SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015” (DDL 2228/S).
La Commissione Politiche europee, ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. aggiuntivo
Al fine di superare una procedura di preinfrazione (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL )viene abrogato il comma 3 dell’art. 29 del DLgs 276/2003 (attuativo della Legge Biagi) in cui si prevedeva che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
Emendamento 5.0.2 del Governo
Art. 14
Vengono introdotte disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (procedura di infrazione 2016/0106), nonché disposizioni sull’attuazione della direttiva UE 2015/2060, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.3 del Relatore
Art. 21
Vengono riformulate le norme del testo in materia di comunicazioni di aiuti di stato prevedendo, in particolare, che, seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di stato, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, che individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento.
La modalità di attuazione delle norme sono demandate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi con il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro per lo sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Emendamenti 21.1 (testo 2) e 21.2 del Relatore
Per il finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali viene incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 il fondo previsto a tale scopo dall’art.156, comma 10, del D.Lgs 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali).
Emendamento 21.0.2 del Relatore
Titolo
Viene modificato il titolo del provvedimento in “Legge europea 2015-2016”.
Emendamento tit.1 del Relatore
Il provvedimento per l’adeguamento dell’ordinamento interno a quello europeo contiene, tra l’altro, norme volte a superare procedure d’infrazione aperte sulla sede delle SOA operanti in Italia e sul recepimento di alcune disposizioni delle dir.2009/72/CE e 2009/73/UE recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell’energia e del gas naturale. Sono previste, altresì, modifiche al procedimento per le comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, al fine di renderlo più tempestivo.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” (Atto n. 264).
La Commissione Bilancio ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento dà attuazione all’art. 40 della L 196/2009 con l’obiettivo di integrare la spending review nell’ordinario processo di bilancio. Al riguardo prevede, in particolare:
-la revisione delle missioni e dei programmi;
-l’introduzione delle azioni, quale ulteriore articolazione dei programmi di spesa;
-l’introduzione, a fini conoscitivi, della contabilità integrata finanziaria-economico patrimoniale e di piano dei conti integrato e il progressivo superamento delle contabilità speciali;
-il riordino delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato;
-la definizione degli obiettivi di spesa per ciascuno Ministero, entro il 31 maggio di ciascun anno, con DPCM. Gli obiettivi possono essere definititi in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell’articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” (Atto n. 265).
La Commissione Bilancio ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento dà attuazione all’art. 42 della L 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della cassa nella fase di formazione e gestione del bilancio. Al riguardo prevede, in particolare:
-l’avvicinamento delle fasi dell’impegno di spesa e dell’accertamento di entrata a quelle, rispettivamente, del pagamento e della riscossione;
-l’istituzionalizzazione e obbligatorietà del cosiddetto “cronoprogramma dei pagamenti” (già previsto in via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 dal Dl 95/2012), la cui predisposizione viene anticipata al momento della formazione del bilancio da aggiornare in corso di gestione al momento in cui vengono assunti gli impegni;
-un raccordo più stretto tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione della tesoreria, attraverso un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato;
-la razionalizzazione della disciplina in materia di residui passivi.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (Atto n. 279).
La Commissione Territorio ed Ambiente ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento che dà attuazione all’art. 8 del DL 133/2014, convertito dalla L. 164/2014 (c.d. “Sblocca Italia”), contiene disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs 152/2006.
Lo Schema si compone di 32 articoli organizzati in sei Titoli concernenti: disposizioni generali; terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto; disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti; terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; disposizioni transitorie e finali; nonché da 8 allegati.
In particolare:
– vengono definiti i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, nonché i principi generali ad esse applicabili (concernenti il deposito temporaneo, il trasporto la dichiarazione di avvenuto utilizzo;
– vengono individuate due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti che si differenziano in ragione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dell’entità delle opere da realizzare, da valutare con riferimento alla natura del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’opera stessa (procedura per la gestione di terre e rocce generate nei cantieri di grandi dimensioni e procedura per la gestione di quelle generate in cantieri di piccole dimensioni e nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA);
– vengono disciplinate le modalità per il riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il provvedimento non si applica alle ipotesi disciplinate dall’art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) del D.Lgs 152/2006 ed ai rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definiva.