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Le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno reso al Governo pareri favorevoli con osservazioni sullo Schema che reca l’attuazione della Dir. 2014/67/UE (enforcement) concernente il miglioramento dell’applicazione della disciplina sul distacco dei lavoratori (Dir. 96/71/UE).

Archivio, Governo e Parlamento

Schema di D.Lgs sul distacco dei lavoratori: il parere del Parlamento

27 Maggio 2016
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Le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato hanno concluso l’esame, per il parere al Governo, dello Schema di D.Lgs recante “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”) (Atto 296) “ (Relatrici l’On. Antonella Incerti e la Sen. Maria Spilabotte, entrambe del Gruppo parlamentare PD), rendendo pareri favorevoli con osservazioni.
Sui contenuti del provvedimento, nel corso dell’esame, l’ANCE ha inviato un proprio contributo (si veda al riguardo la notizia di “Interventi ANCE” del 23 maggio 2016).
 
Tra i rilievi espressi nei pareri delle Commissioni si segnalano, in particolare, i seguenti:
 
Commissione Lavoro Senato
 
-sulla definizione del campo di applicazione, definire in maniera più opportuna la nozione di distacco, includendovi espressamente quello operato nell’ambito di un appalto, come era previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2000;
 
-in merito all’articolo 3, comma 5, che reca sanzioni per ipotesi di distacco non autentico, chiarire la nozione di sfruttamento e di precisare se trovino applicazione gli “indici” di sfruttamento di cui all’articolo 603-bis del codice penale, concernente il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Evidenziata, altresì, la necessità di specificare se le sanzioni di cui al comma 5 riguardino unicamente i casi in cui il distacco risulti non autentico con riferimento al soggetto realmente utilizzatore, con conseguente esclusione dei casi in cui il distacco sia viziato, anziché da una latente dualità di soggetti (impresa distaccante e soggetto utilizzatore), da una mancanza sostanziale di limiti temporali di durata, nonché rivedere l’entità della medesima sanzione per ogni lavoratore occupato, in quanto la misura prevista di 50 euro non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee, di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della L.234/2012, che fissa a 150 euro il limite minimo applicabile (e a 150 mila euro quello massimo);
 
-valutare la possibilità di un alleggerimento degli oneri previsti dal decreto con riferimento a talune imprese italiane, dislocate in aree di confine con altri paesi comunitari e operanti in settori non particolarmente a rischio, che potrebbero risultare eccessivamente penalizzate dalle prescrizioni previste dal decreto in esame per il distacco di lavoratori.
 
Nelle premesse del parere reso viene, altresì, evidenziato, come rilevato anche dall’ANCE nel suo contributo, che “la previsione di una rafforzata cooperazione amministrativa e l’adeguamento dei sistemi informatici di scambio delle informazioni permetterà di controllare efficacemente la corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non, salvaguardando sia i diritti dei lavoratori che dell’impresa stessa, anche in quei settori a forte rischio di dumping sociale, come il trasporto, la logistica e l’edilizia cui deve essere prestata una specifica attenzione”.
 
Commissione Lavoro Camera
 
 –prevedere la costituzione di un osservatorio sul distacco dei lavoratori al quale partecipino anche le parti sociali al quale partecipino anche le parti sociali, al fine di favorire una migliore diffusione delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, consentendo altresì un efficace monitoraggio;
 
-con riferimento alla disciplina delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 9, verificare se la formulazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 11 dello Schema assicuri il rispetto dei principi e criteri di delega di carattere generale previsti per il recepimento delle direttive europea (di cui all’art. 32, comma 4, lettera d), L.234/2012) secondo cui nei decreti legislativi possono prevedersi sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 150 euro e non superiori a 150.000 euro.
 
Ulteriori osservazioni poste nel parere attengono alla disciplina della richiesta di recupero delle sanzioni da parte di altri Stati membri e a specifiche modifiche di formulazioni usate nel testo. A quest’ultimo riguardo, in particolare, all’articolo 4, comma 1, in cui si prevede l’ obbligo di applicare ai lavoratori distaccati le medesime condizioni di lavoro “previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del DLgs 81/2015 (attuativo Jobs Act)”, tale formula viene sostituita dalle medesime condizioni di lavoro “e di occupazione”.
 
Lo Schema di DLgs. tornerà ora al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
Si veda precedente del 3 maggio 2016.
 
In allegato i pareri resi dalle Commissioni Lavoro.

24934-Parere Commissione Lavoro – Senato.pdfApri

24934-Parere Commissione Lavoro – Camera dei Deputati.pdfApri
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