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La Confindustria ha divulgato una prima nota esplicativa sui contenuti del decreto sulla detassazione dei premi di produttività, in attesa dei prossimi chiarimenti da parte del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Le novità del decreto sulla detassazione

30 Maggio 2016
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Si fa seguito alla news sulla emanazione del decreto sulla detassazione (News Ance del 16 maggio 2016), per divulgare la nota esplicativa pubblicata dalla Confindustria con un primo commento sul decreto.

 

Viene preliminarmente indicata quale importante novità la previsione di cui all’art. 1, secondo la quale i contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 devono prevedere i criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Su tali misurazioni e su tali indicatori deve basarsi la verifica “obiettiva” dell’impresa.

 

A tal proposito, per ciò che concerne il settore edile, con particolare riguardo all’istituto dell’EVR, si sottolinea che il medesimo è già regolato, nell’ambito dei contratti territoriali, secondo indicazioni e parametri puntuali, ai quali l’impresa deve riferirsi per l’erogazione del premio.

 

Viene, inoltre, ribadito che la detassazione dei premi di produttività (con aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 10%, nel limite massimo di 2000 euro) opera a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

Gli incrementi di cui sopra, poi, possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario (contrariamente a ciò che avveniva in precedenza ove il lavoro straordinario era, a determinate condizioni, incluso nel beneficio). La Confindustria considera, comunque, tali modifiche dell’orario rilevanti ai fini del beneficio, purché connesse agli incrementi suddetti e purché siano adottate rispetto ad un congruo periodo di tempo (non modifiche marginali).

 

Per quanto riguarda il deposito dei contratti di cui all’art. 5 del D.M., si rimanda a quanto già detto nella precedente circolare Ance, in attesa di prossimi chiarimenti che, da contatti informali con il Ministero del Lavoro, dovrebbero essere contenuti in una circolare esplicativa di prossima emanazione.

 

Il format fornito e allegato al decreto, sembrerebbe, infatti, riferirsi esclusivamente al deposito del contratto collettivo da parte dei datori di lavoro e non, come avviene per la contrattazione territoriale, da parte delle associazioni datoriali stesse. Si è provveduto, pertanto, a segnalare tale criticità al Ministero del Lavoro e si è in attesa di un riscontro.

 

Tenuto conto, poi, che i premi di produttività possono essere erogati anche sotto forma di welfare aziendale, la circolare di Confindustria richiama le modalità di attestazione da parte del datore di lavoro di tale erogazione (mediante documenti specifici – Vaucher – art. 6 del D.M.).

A commento del medesimo D.M., la Confindustria evidenzia che tali documenti (cartacei o elettronici) devono essere nominativi e non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare; non possono essere trasformati in moneta contante; non possono essere ceduti a terzi; consentono la fruizione di un solo bene, prestazione, opera e servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

 

Su tale aspetto, relativo alla fruizione di prestazioni di welfare aziendale e, in particolare, alla loro compatibilità con l’assetto contrattuale territoriale, si fa riserva di ulteriori approfondimenti alla luce dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate.

 

La Confindustria precisa, inoltre, con riferimento all’art. 7, che le nuove disposizioni si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi e che, per ciò che concerne le erogazioni che si vogliano effettuare sulla base di contratti già stipulati, questi ultimi andranno depositati entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto unitamente alla dichiarazione di conformità. Nel caso in cui, però, il deposito già sia stato effettuato, dovrebbe bastare il deposito della dichiarazione di conformità, anche se non è chiaro se il nuovo sistema informatico lo permetta.

 

Si rinvia, comunque, alle ulteriori istruzioni delle amministrazioni competenti per i chiarimenti del caso.

 

24947-Confind_Primo-Comm_decreto_detassaz_25_03_16.pdfApri
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