A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), l’ANAC ha emanato un primo comunicato, d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 22 aprile 2016 (cfr. News ID 24533 del 26 Aprile 2016), per chiarire i confini di applicazione delle vecchie e nuove norme. In particolare, in tale sede, l’ANAC precisava che il codice, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, doveva ritenersi applicabile ai bandi ed avvisi pubblicati a partire da quella data, cioè dal 19 aprile 2016.
Tuttavia, a seguito delle segnalazioni di numerose stazioni appaltanti, tale indicazione è stata rettificata con il comunicato del 3 maggio 2016. Infatti, le stazioni appaltanti hanno evidenziato che il codice è stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, dopo le ore 22.00 e, pertanto, solo da quel momento è stato reso pubblicamente conoscibile.
In ragione di ciò, l’ANAC, in base al principio generale di irretroattività della legge, di cui all’art. 11 delle preleggi al codice civile, ed all’esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, l’ANAC ha chiarito che per i bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile continua ad operare il pregresso regime giuridico di cui al D.lgs. 163/2006.
Viceversa, le disposizioni del nuovo decreto legislativo n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.
Si allega il testo del comunicato.
24613-Comunicato ANAC 3 maggio 2016.pdfApri