L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (DDL 2362/S – Relatori il Presidente della Commissione, Sen. Mauro Maria Marino –PD, ed il Sen. Karl Zeller, Presidente del Gruppo Aut), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo volto a riprodurre le modifiche approvate dalla Commissione Finanze, alcune delle quali nel senso auspicato da ANCE nel corso della propria audizione (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 17 maggio u.s.).
Tra le principali modifiche approvate nel corso dell’iter:
Modifiche al c.d. “patto marciano”
Viene modificata la norma del testo sul c.d. “patto marciano” – vale a dire il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca, o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti, garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile in caso di inadempimento del debitore – prevedendo che per il configurarsi dell’inadempimento debba sussistere una delle seguenti condizioni:
· il mancato pagamento si deve protrarre per oltre nove mesi (in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge) dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
· il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge)dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile;
· il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge)dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale;
-viene, altresì, previsto, che qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno l’85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi;
-con riferimento alla norma che dispone che qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento del bene (in caso di inadempimento del debitore) prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria, viene disposto che – fatti salvi gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, e dell’assegnazione – la prevalenza del trasferimento su trascrizioni e iscrizioni successive si applica anche quando l’immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata, in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di trasferimento, ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca;
-viene altresì specificato che il “patto marciano”, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato all’ipoteca e che la trascrizione del patto produce gli stessi effetti di cui all’art. 2855 del codice civile.
Modifiche al c.d. “pegno possessorio”
-Viene modifica la norma del testo sul pegno “possessorio”, in base al quale gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono garantire i crediti che gli vengono concessi per l’esercizio dell’impresa costituendo un pegno non possessorio, prevedendo che attraverso il predetto pegno possono essere garantiti anche i crediti concessi a terzi e che lo stesso possa avere ad oggetto anche beni immateriali o crediti derivanti o inerenti all’esercizio dell’impresa;
-con riferimento alla norma che consente al debitore (o il terzo concedente il pegno) di trasformare o alienare il bene mobile, viene previsto che se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, la riscossione del credito spetta a ciascun creditore pignoratizio che dovrà poi restituire al datore della garanzia il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. La determinazione del valore dovrà essere effettuata sulla base delle stime effettuate con le modalità ivi previste e la restituzione dovrà seguire criteri di proporzionalità;
-viene, altresì, precisato che il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi con l’iscrizione nel registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate (mentre nel testo originario era prevista la costituzione dello stesso con la suddetta iscrizione). Dall’iscrizione, inoltre, il contratto sarà opponibile anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali (come previsto originariamente);
-con apposite disposizioni viene, altresì, disciplinato il procedimento per l’opposizione alla riscossione del credito oggetto della garanzia (al verificarsi dell’evento che consente al creditore di escutere il pegno); quello per procedere materialmente all’escussione del pegno e l’eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva.
Modifiche alla disposizione sul Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi
-Viene modificata la norma sull’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, del Registro elettronico prevedendo, in particolare, che:
· l’individuazione delle informazioni e dei documenti da rendere disponibili, relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare contenute nella specifica sezione del registro, avvenga con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento (anziché entro il medesimo termine dalla data di entrata in vigore del decreto stesso);
· l’approvazione della convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Banca d’Italia, sulla definizione dei compiti per la realizzazione, il funzionamento e il monitoraggio del Registro, avvenga entro 60 giorni (e non entro 30 come previsto nel testo originario) dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Ulteriori modifiche
–Viene modificato l’art. 23 del DL 133/2014 (convertito dalla L 164/2014), relativo alla disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (“rent to buy”), prevedendo la facoltà per il concedente, per il rilascio dell’immobile, di avvalersi del procedimento per convalida di sfratto;
-viene modificato l’art. 1, comma 1, lettera c), della L 52/1991, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, intervenendo sulle caratteristiche del cessionario. Al riguardo, viene previsto che il cessionario debba essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o un soggetto “costituito in forma di società di capitali che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario” (anziché “in forma societaria, che svolge l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari”).
Il decreto legge che scade il 2 luglio 2016 passa ora all’esame della Camera.