CAMERA DEI DEPUTATI
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ATTO e PRIMA FIRMA
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OGGETTO
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IMPEGNI / RICHIESTE AL GOVERNO
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RISPOSTA DEL GOVERNO
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M. Di Celso, SCpI
(testo modificato nel corso della seduta)
S. Valente, M5S
(testo risultante dalla preclusione del primo capoverso del dispositivo)
A.Pannarale, SI-SEL
(testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate)
R.Palese, Misto-CR
(testo modificato nel corso della seduta)
S.Borghesi , LNA
M.Bardello, DeS-CD
(testo modificato nel corso della seduta)
R.Buttiglione, NCD-UDC
(testo modificato nel corso della seduta)
I.Manzi, PD
D.Secco, FI.PdL
(testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate)
F. Rampelli,FdI-AN
(testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate)
Mozioni
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Procedure di gara per l’affidamento di servizi nei beni culturali
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-Assicurare che le gare per l’affidamento dei servizi aggiuntivi nei principali complessi museali in Italia rispettino i principi fondamentali di: revisione della disciplina vigente delle prestazioni in conto terzi in modo da assicurarne l’effettiva limitazione a ipotesi occasionali e temporanee, la totale trasparenza e comunque il massimo contenimento;
-assicurare la massima trasparenza possibile, anche attraverso pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle soprintendenze, delle procedure di gara e degli eventuali affidamenti in house a soggetti controllati dall’amministrazione, in modo che siano pubblicate le motivazioni della scelta di non procedere mediante gara e tutti i dati relativi all’affidamento;
–pubblicare, sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sui siti dei musei e istituti culturali oggetto del bando, il testo di tutti i bandi relativi a concessione di servizi aggiuntivi, del loro esito e degli introiti previsti;
-valutare l’opportunità di prevedere bandi di gara distinti per i diversi servizi aggiuntivi.
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Parere favorevole
Approvazione da parte dell’Aula delle mozioni:
1-01234
(nuova formulazione)
1-01267
(per la parte non preclusa)
1-01282
(nuova riformulazione)
1-01300
(nuova riformulazione)
1-01304
(nuova formulazione)
1-01305
(nuova formulazione)
1-01306
1-01307
(nuova riformulazione)
1-01308
(nuova riformulazione)
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interrogazione a risposta scritta
G. NASTRI, FdI-AN
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Rischio idrogeologico
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–Quali iniziative urgenti e necessarie si intenda intraprendere per garantire maggiore sicurezza idrogeologica al Paese, posto che i dati indicati dall’Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni – 6 milioni di individui abitano in un territorio ad elevato rischio idrogeologico e, 22 milioni in zone a medio rischio e, dal punto di vista delle infrastrutture, 1.260.000 edifici sono quelli minacciati dalle frane, fra i quali 6.121 sono edifici scolastici e 531 gli ospedali – appaiono sconcertanti sia dal punto di vista degli interventi di programmazione e di prevenzione, che sotto il profilo finanziario.
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Con riferimento alle iniziative urgenti per garantire la sicurezza idrogeologica al Paese e la priorità degli investimenti tesi alla riduzione del rischio idrogeologico,
si evidenzia che:
-il Ministero dell’Ambiente, insieme alla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha avviato il Piano operativo nazionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per il periodo 2014-2020;
-l’insieme degli interventi sull’intero territorio nazionale raggiungono un importo pari a circa 20,3 miliardi di euro che rappresenta il fabbisogno complessivo del periodo 2014-2020;
–per gli interventi più urgenti nelle aree soggette a frequenti esondazioni, con dpcm 15 settembre 2015 è stato individuato, nell’ambito del piano operativo nazionale, un piano stralcio costituito da un insieme di interventi di mitigazione del rischio riguardanti le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione, con un costo di circa 1.389 milioni di euro;
-per il rapido avvio degli interventi la delibera Cipe n. 32/2015 ha assegnato al Ministero dell’Ambiente l’importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2014-2020;
-per la medesima finalità sono inoltre state individuate risorse pari a 150 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro costituite da risorse del Ministero dell’ambiente a valere sulle disponibilità recate dall’articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 e la restante quota di 110 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 di cui all’articolo 7, comma 8, del dl «sblocca Italia».
A questi si devono aggiungere, nel biennio 2015-2016 ulteriori 56 milioni di euro circa che il Ministero dell’ambiente ha disposto di destinare al fine di incrementare la copertura del piano stralcio citato, in considerazione della rilevanza e dell’urgenza degli interventi in esso previsti;
-tutti gli interventi sono stati validati dalle regioni secondo il dpcm 28 maggio 2015 che individua i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti
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Interrogazione a risposta scritta
G.Sorial, M5S
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Realizzazione
BrebeMi
(A35)
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Considerato che:
-la A35, detta BreBeMi, autostrada che collega Brescia a Milano, era stata presentata come l’autostrada «dei privati», da realizzarsi in project financing senza nessun costo per le casse dello Stato;
-la giunta regionale lombarda avrebbe dato in questi giorni l’«ok» a 60 milioni di euro di finanziamento, in tre anni, sostegno economico approvato in agosto dal Cipe;
-sarebbe stato stabilito anche un altro stanziamento di 260 milioni di euro da parte dello Stato per un totale di ben 320 milioni di euro di fondi pubblici,
si chiese se:
–non si ritenga necessario chiarire i motivi sia per quanto riguarda l’innalzamento del prezzo dell’opera, sia per quanto attiene al danno per le casse dello Stato;
–non si ritenga necessario chiarire le eventuali responsabilità nella stesura del contratto, soprattutto delle nuove clausole di «bancabilità» che hanno reso tale accordo decisamente in perdita per lo Stato e a favore dei privati coinvolti nel caso in cui l’opera non si fosse rivelata un successo;
-non si intenda approfondire la natura e l’utilizzo dello strumento del project financing;
-non si ritenga necessario monitorare accuratamente la natura dei contratti delle altre opere similari per capire se e in che modo eventualmente intenda intervenire per limitare i danni economici che ne potrebbero scaturire.
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Evidenziato tra l’altro che:
– il Cipe ha espresso parere favorevole sulla revisione del Piano economico-finanziario (PEF) relativo al collegamento autostradale BreBeMi;
-tale revisione è stata richiesta da Brebemi, in linea con quanto previsto dall’art. 143, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, al seguito del verificarsi di eventi straordinari, che ne hanno modificato alcuni presupposti e condizioni di base per l’equilibrio del PEF;
-la revisione del PEF prevede la realizzazione in capo a Brebemi dell’interconnessione del collegamento autostradale con la A4, quale variante al progetto definitivo approvato dal CIPE, per garantire il collegamento a est con la rete autostradale in esercizio, a garanzia della piena funzionalità del collegamento autostradale, presupposto contemplato già in fase di progettazione preliminare, poi confermato con delibera Cipe di approvazione del progetto definitivo;
-la revisione del PEF prevede altresì il riconoscimento di una contribuzione pubblica per un importo complessivo pari a euro 320 milioni, nonchè un’estensione del periodo concessorio pari a 6 anni, per un totale complessivo del periodo di gestione di 25 anni e sei mesi;
-a opere finite, il costo dei lavori (euro 1.380 milioni) è comunque rimasto invariato dal 2009, anno di approvazione del progetto definitivo;
-con la delibera Cipe del 6 agosto 2015, l’importo complessivo dell’investimento è stato fissato in euro 1.737,18 milioni . L’incremento è dovuto principalmente all’aumento degli oneri di esproprio, pari a euro 117,4 milioni.
gli asseriti esigui volumi di traffico e al relativo effetto sulla sostenibilità dell’investimento da parte di Brebemi;
-al fine di ripristinare le condizioni convenzionali di interconnessione con la viabilità autostradale è stata prevista la realizzazione in capo a Brebemi dell’interconnessione del collegamento autostradale con la A4, variante per la quale si è oggi in fase di approvazione.
La variante deriva dalla necessità, sopravvenuta successivamente all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo del collegamento autostradale, di sopperire a tale mancata realizzazione.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
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ATTO e PRIMA FIRMA
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OGGETTO
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IMPEGNI / RICHIESTE AL GOVERNO
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RISPOSTA DEL GOVERNO
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E. Cappelletti, M5S
(testo 3, votata per parti separate e approvata in parte)
M.Filippi, PD
(testo 2, votata per parti separate)
J.Crosio, LNA
(votata per parti separate)
L.Uras, SI-SEL
L.Barani, ALA-MAIE
(votata per parti separate)
A.Bonfrisco, CR
(testo 2, votata per parti separate)
Mozioni
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Corruzione negli appalti di grandi opere
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–Riferire al Parlamento sullo stato delle commesse legate agli appalti per le grandi opere, valutando l’adozione di tutte le opportune iniziative, volte a consentire la sospensione, revoca e annullamento degli atti e delle procedure viziate da eventi corruttivi;
–effettuare una ricognizione dell’attività sino ad oggi svolta dall’ANAC al fine di formulare le opportune soluzioni normative e regolamentari atte a rimuovere ogni elemento di incertezza in ordine ai poteri dell’autorità stessa;
–adottare le necessarie modifiche al nuovo codice degli appalti a seguito degli esiti delle attività conoscitive in programma presso le Commissioni parlamentari per l’approfondimento, correzione e implementazione del D.lgs 50/2016;
–rafforzare ogni misura atta a garantire la piena tutela dell’interesse pubblico, favorendo con ogni mezzo la piena consapevolezza da parte dei cittadini circa le misure di trasparenza, di conoscibilità e dell’iter relativo ad ogni procedura di evidenza pubblica, per l’affidamento di servizi pubblici e per la realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo tanto alle fasi di concertazione e decisione circa la necessità della realizzazione delle opere stesse quanto alle ricadute positive per il territorio.
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Parere favorevole
Approvazione da parte dell’Aula delle mozioni:
1-00293
Cappelletti
(testo 3, punto 7 del dispositivo)
1-00584
(testo 2)
1-00585
1-00588
1-00596
1-00599
(testo 2)
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Interrogazione
L.Malan, Fi-PdL
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Ultimazione Salerno-Reggio Calabria
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In relazione a notizie stampa secondo cui il Governo avrebbe ottenuto un’accelerazione nell’ultimazione dell’ultimo lotto della costruzione dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria in cambio della corresponsione di una cifra preliminarmente stimabile in 20 milioni di euro,
viene chiesto di sapere:
–se tale notizia corrisponda al vero;
-se la somma di 20 milioni di euro sia definitiva o potrà, invece, essere aumentata secondo le richieste che giungeranno dal contraente;
–se, in caso positivo, non si ritenga che ciò abbia alterato i risultati della gara per l’assegnazione dei lavori, nella quale il contraente ha vinto per una certa somma, e ora gliene viene corrisposta un’altra.
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Evidenziato (da ANAS), tra l’altro che:
–nella programmazione iniziale i termini di apertura al traffico dell’autostrada e la certificazione di fine lavori erano fissati in due fasi distinte per tratte: rispettivamente a luglio 2016 per i circa cinque chilometri finali e a novembre 2017 per la restante tratta. La previsione di completamento, però, risentendo di alcune criticità registratesi nel corso dell’intervento ha comportato una revisione del programma dei lavori con traslazione a novembre 2018 del termine previsto;
–il costo per il riassetto organizzativo del cantiere a carico del contraente generale e indicato in una prima stima pari a circa 20 milioni di euro, a conclusione delle indagini istruttorie svolte, risulta ad oggi quantificato in circa 13,8 milioni di euro;
-la possibilità di un eventuale incremento dell’importo dei lavori, in casi particolari, era stato espressamente previsto nel capitolato speciale di appalto. Pertanto, la gara non può ritenersi alterata né nella fase partecipativa né in quella esecutiva, poiché sin dall’inizio era stata resa nota a tutte le imprese partecipanti la possibilità che l’importo potesse potenzialmente aumentare rispetto a quello iniziale. Tutte le società, quindi, hanno avuto identica opportunità di valutare tale possibilità ai fini della formulazione dell’offerta. Il medesimo discorso è applicabile nell’attuale fase esecutiva in quanto la diversità dell’importo è riconducibile all’applicazione di una norma rientrante nelle regole di gara.
Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti, Umberto del Basso de Caro
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Interrogazioni
L.Malan, Fi-PdL
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Proroga concessioni autostradali (A22 Brennero)
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Considerato che:
-il 23 luglio 2014 è stato accolto al Senato l’ordine del giorno G/1541/24/10 che impegna il Governo ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l’assegnazione delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2017;
-la proroga senza gara delle vecchie concessioni oltre i tempi previsti comporta un minore incasso da parte dell’erario ovvero minori lavori pubblici eseguiti;
– la gara per la concessione della A22 è bloccata da due anni pur essendo state già aperte le necessarie procedure;
si chiede di sapere:
-quali tempi si prevedano per le gare delle concessioni autostradali scadute o in scadenza nei prossimi anni;
-come si spiega il ritardo nelle procedure per la gara riguardante la A22 (Brennero)
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Evidenziato, tra l’altro, che:
-in relazione alla concessione dell’autostrada A22 Modena-Brennero, il 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto presso il MIT il protocollo d’intesa per l’applicazione del modello di gestione, di cui all’articolo 17 della dir. UE 23/2014 – sull’aggiudicazione dei contratti di concessione – concernente l’affidamento dei contratti a società a prevalente partecipazione pubblica;
-il MIT, tenuto conto dell’esigenza di assicurare la realizzazione delle opere strategiche di sviluppo stradale senza soluzione di continuità, ha eseguito nel corso del tempo una valutazione sulle possibili modalità di gestione del rapporto concessorio;
-nell’ambito dei contatti tra il Governo italiano e la Commissione europea nel primo semestre 2015 è stata riscontrata la possibilità di applicare il modello operativo previsto dal citato articolo 17. Tale norma prevede la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal MIT, di affidare direttamente una concessione, qualora vengano rispettati i requisiti ivi previsti;
-a conclusione della procedura di cui all’articolo 17 e secondo quanto previsto dal protocollo dovrà essere stipulato con la società concessionaria un atto convenzionale che fissi la durata della concessione, il programma degli investimenti e le modalità di finanziamento. Con la sottoscrizione del protocollo non è stata autorizzata alcuna proroga alla concessione dell’autostrada A22
Il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti, Umberto del Basso de Caro
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Interrogazione
L.Fasiolo, PD
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Inquinamento acustico
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Considerato, tra l’altro, che nonostante l’esistenza di norme nazionali ed europee, nel nostro Paese i limiti dell’inquinamento acustico vengono per lo più disattesi, viene chiesto di sapere:
-se si intenda sollecitare l’ISPRA affinché eserciti azioni che pongano rimedio all’inerzia delle amministrazioni;
-se siano state adottate misure per gestire e ridurre l’inquinamento acustico, nonché per informare i cittadini sull’impatto di quest’ultimo;
-se si intendano porre in essere interventi più rigorosi per contrastare le violazioni riscontrate e tutelare così i cittadini.
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Evidenziato, tra l’altro, che:
-la L.447/95 ha previsto che il Ministero dell’Ambiente deve emanare i regolamenti attuativi che definiscono
l’obbligo per i Comuni di classificare il proprio territorio tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso e indicando le aree per l’applicazione dei valori limite, i valori limite e la regolamentazione della rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e aeroportuali;
-i successivi decreti attuativi hanno regolamentato i metodi di determinazione dei livelli sonori e i pertinenti valori limite per le differenti
sorgenti di rumore, quali le infrastrutture dei trasporti, le industrie e le attività antropiche in genere;
-il D.Lgs 194/2005, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, interviene soltanto sulle infrastrutture
dei trasporti principali e introduce la partecipazione della popolazione ai vari processi decisionali relativi alla pianificazione degli interventi di mitigazione del rumore ambientale;
-il Governo recentemente ha evidenziato la necessità di un aggiornamento e di un’armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria, ottenendo dal Parlamento, con la L.161/2014, delega ad attuare modifiche al vigente apparato legislativo in materia di rumore. Il Ministero dell’ambiente, in ottemperanza a taledelega, sta provvedendo alla stesura dei decreti legislativi;
– lo scorso 15 giugno 2016 è stata definitivamente approvata la legge volta ad istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, finalizzata ad armonizzare le attività delle Agenzie sul territorio, nonche´ a realizzare un Sistema integrato di controlli coordinati dall’Ispra.
Sottosegretario di Statoper l’Ambiente, Barbara Degani
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CAMERA DEI DEPUTATI
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ATTO e PRIMA FIRMA
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OGGETTO
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IMPEGNI/RICHIESTE AL GOVERNO
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Interrogazione a risposta immediata in Assemblea
E, Prataviera, Misto
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Rateizzazione debiti
tributari
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Si chiede di sapere:
-quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione concessi per i debiti tributari, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/1973, in data precedente o successiva a quella di entrata in vigore del D.lgs 159/2015, possano ottenere, a semplice richiesta, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, superando in tal modo le limitazioni rappresentate dalla presentazione di un’apposita istanza entro un termine perentorio già stabilito.
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Interrogazione a risposta scritta
C. Manino, M5S
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Nuovo codice appalti
Citata l’ANCE – evidenziato che le criticità applicative del D.lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti) e “l’incompiutezza e carenza” del nuovo impianto normativo relativamente ad alcune materie ha generato, “come confermato dalla direzione affari economici e centro studi dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili”, una non trascurabile riduzione del valore dei bandi di gara.
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Considerato che nel breve periodo non saranno modificate le nuove disposizioni presenti del D.lgs 50/2016 (Nuovo Codice appalti) e in attesa dei vari provvedimenti attuativi previsti, ritenendosi necessario prevedere un puntuale intervento normativo di aggiustamento della nuova disciplina per rettificare gli errori e i richiami non corretti presenti nel testo del nuovo decreto legislativo e ridurre, ove possibile, gli effetti di distorsione del mercato generati dalla nuova normativa di settore, si
chiede di sapere:
–se e in che tempi si intenda provvedere ad assumere iniziative per le necessarie correzioni, ove ne sussistano i presupposti anche attraverso l’emanazione di un avviso di rettifica e/o di una errata corrige, in ordine alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni di cui al Dlgs 50/2016.
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Interrogazione a risposta scritta
G.C. Sottanelli, ScpI
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Interpretazione autentica delle norme sulla sanatoria in edilizia di cui all’art. 36 del DPR 380/2001
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Considerato che:
-l’art. 36 del DPR 380/2001, disciplinante l’accertamento di conformità, ossia quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di manufatti od opere realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso, è oggetto di contrasto fra due correnti ermeneutiche in materia di sanatoria edilizia;
-al fine del rilascio del permesso in sanatoria è necessario che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della istanza di cui al predetto articolo 36. Qualora si volesse attivare la procedura ex articolo 36, si dovrà presentare un’istanza all’ufficio comunale competente e che trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato, si formerà il cosiddetto silenzio rigetto. Tuttavia nulla vieta che successivamente alla formazione del silenzio rigetto, l’ufficio comunale possa pronunciarsi con un provvedimento espresso che potrà essere di diniego o di accoglimento: nel primo caso il provvedimento dovrà specificare le ragioni su cui si fonda il diniego, nell’ipotesi invece di un provvedimento di accoglimento, una volta annullato il silenzio rigetto già formatosi, si rilascerà concessione in sanatoria evidenziando la conformità al piano urbanistico attuale, nonché a quello in vigore al momento in cui è stata realizzata l’opera o eseguito l’intervento abusivo;
-parte della giurisprudenza e della dottrina hanno ritenuto che la conformità andrebbe valutata esclusivamente al momento della presentazione dell’istanza, evitando così la scure della «doppia conformità». Secondo tale tesi, conosciuta col nome di «sanatoria giurisprudenziale», sostenuta per anni anche da alcune sentenze del Consiglio di Stato, sarebbe assolutamente illogico ed irragionevole demolire un immobile, che seppur conforme al piano urbanistico attuale, risulti difforme dal piano urbanistico vigente al momento della sua realizzazione;
-significativa è in tal senso la pronuncia n. 2835 del Consiglio di Stato, sezione VI, secondo cui è da ritenersi «palesemente irragionevole negare una sanatoria di interventi che sarebbero legittimamente concedibili al momento della istanza, perdendo oltretutto automaticamente efficacia, a seguito della presentazione di questa, il pregresso ordine di demolizione e ripristino»;
-tuttavia, di recente il Consiglio di Stato è ritornato sulla questione, mutando nuovamente indirizzo e rigettando in pratica la soluzione della «sanatoria giurisprudenziale», sull’assunto che, a detta dei giudici amministrativi, si deve dare una maggiore tutela al principio della legalità rispetto a quelli richiamati dalla sanatoria giurisprudenziale che devono considerarsi al suo cospetto recessivi, riconfermando quindi il principio della «doppia conformità»;
-inoltre, secondo tale tesi, ammettere la «sanatoria giurisprudenziale» significherebbe introdurre surrettiziamente nell’ordinamento una atipica forma di condono che consentirebbe al responsabile di un abuso edilizio di poter beneficiare degli effetti indirettamente sananti di un più favorevole ius superveniens, piuttosto che di un’apposita disciplina legislativa condonistica; su tali basi, data l’esistenza di due correnti ermeneutiche in materia di sanatoria edilizia, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno assumere iniziative affinché si proceda al più presto ad un’interpretazione autentica delle disposizioni vigenti relative all’accertamento di conformità, al fine di evitare che gli uffici comunali applichino in maniera difforme la normativa in questione. |
Interrogazione a risposta in Commissione
P. Carrescia, PD
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SISTRI – Selex
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Considerato che:
-con il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016, è stato abrogato il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento che ha istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell’art. 189 del Dlgs 152/2006 e dell’art. 14-bis del DL 78/2009, convertito dalla L 102/2009;
–il nuovo regolamento (decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78), reca disposizioni relative al funzionamento e all’ottimizzazione del SISTRI;
-alla scadenza naturale del contratto con Selex – società che ha realizzato e gestito SISTRI – i costi connessi alla sua realizzazione erano già stati ammortizzati e già dal 2015 non dovevano più essere compresi nel calcolo del contributo annuale pagato dalle imprese, contributo che concerne sia la realizzazione sia la gestione, articolata in manutenzione e aggiornamento (articolo 7 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52);
-dal 2015 le imprese aderenti avrebbero dovuto pagare solo il costo della manutenzione e degli aggiornamenti mentre hanno continuato a pagare come negli anni precedenti;
-il nuovo regolamento prevede, o meglio ipotizza, un sistema più semplice, ma il costo di tale nuovo sistema rischia di ricadere nuovamente sulle imprese che dovranno pagare la realizzazione del SISTRI-bis;
-si prospetta quindi non la presa in carico della piattaforma Selex, bensì la realizzazione di un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti;
si chiede di sapere:
-se non si ritenga doveroso chiarire, in modo trasparente, i termini e le cifre reali in merito al contratto Selex per la realizzazione di sistema SISTRI sia per il periodo 2009-2014 sia per il 2015-2016,
-se non consideri opportuno assumere iniziative per modificare il decreto ministeriale 78 del 2016.
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Interrogazione a risposta in Commissione
P. Laffranco,FI-PdL
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Rateizzazione debiti tributari
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Considerato che:
-negli ultimi anni, in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie dei contribuenti, il legislatore è intervenuto offrendo la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni, nel tentativo di salvaguardare realtà economiche in crisi e di scongiurare i fallimenti industriali e le conseguenti ripercussioni occupazionali;
-il Dlgs 159/2015 ha altresì previsto che, in caso di decadenza dei piani di ammortamento concessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, i debitori in difficoltà possano ottenere un nuovo piano di rateizzazione a condizione che al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute a tale data, vengano integralmente saldate;
-il 24 maggio 2016 è stata approvata la risoluzione n. 7-00976, attraverso la quale si impegna il Governo ad assumere iniziative che consentano a coloro che sono decaduti dai piani di rateazione, prima dell’entrata in vigore del Dlgs 159/2015, di poter ottenere, attraverso semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare le rate scadute;
si chiede di sapere:
-con quali tempi e con quali modalità si intenda dare seguito a quanto stabilito nella risoluzione n. 7-00976, al fine di scongiurare rischi che possano portare al fallimento di molte imprese italiane.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
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ATTO e PRIMA FIRMA
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OGGETTO
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IMPEGNI/RICHIESTE AL GOVERNO
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Mozione
M.Montevecchi, M5S
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Abbandono dei luoghi culturali
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Considerato che l’8 marzo 2016, presso la Commissione Istruzione pubblica, beni culturali si è conclusa l’indagine conoscitiva sulla “Mappa dell’abbandono dei luoghi culturali”, si impegna il Governo a:
-a utilizzare quota parte delle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per definire e dare impulso a un progetto teso alla realizzazione di una “Mappa dell’abbandono dei luoghi culturali” che, tra le altre cose, preveda che:
a) l’Agenzia del demanio, di concerto con le Regioni, gli enti locali, gli organi periferici del Ministero e le associazioni di categoria, provveda a un censimento particolareggiato dei beni statali in stato di degrado e abbandono, nonché del patrimonio immobiliare dismesso, per favorire l’allocazione di risorse pubbliche inutilizzate per la valorizzazione dei luoghi medesimi;
b) vengano estese forme di agevolazione fiscale in accordo a quelle stabilite e previste dal cosiddetto Art bonus in maniera tale che sia possibile coinvolgere le associazioni che hanno già maturato un’esperienza nel settore per la valorizzazione di progetti legati al “micromecenatismo” e che si aprano nuove prospettive di crowdfunding e fundraising per la lotta all’abbandono dei beni culturali con la finalità che vengano realizzati progetti volti al recupero e alla valorizzazione di beni dismessi o in stato di abbandono;
c) il recupero e l’utilizzo del patrimonio culturale sia ricompreso nel più generale ambito delle politiche sociali: da un lato i beni immobili (palazzi, terreni, eccetera) confiscati alla mafia, dall’altro i Fondi europei 2014-2020, che prevedono cospicui investimenti per il sociale.
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