Si trasmettono, per opportuna informativa, le Comunicazioni della Cnce n. 597 e n. 598.
Entrambe riguardano l’anzianità professionale edile.
Con la n. 597 si informa che, dal corrente mese, sarà possibile l’invio dei flussi alla Banca dati Ape da parte di ciascuna Cassa Edile e che, dal prossimo 27 giugno e fino al 15 luglio, sarà possibile inviare alla Cnce le richieste di finanziamento integrative per l’erogazione della prestazione Ape.
Ulteriori indicazioni riguardano i contributi Ape riscossi per il trimestre gennaio – marzo 2016 e quelli eventualmente versati in ritardo nel trimestre ottobre – dicembre 2015.
Viene ricordato, altresì, che dal prossimo mese di settembre andranno riaccreditate al Fondo nazionale le prestazioni Ape non riscosse.
La Comunicazione n. 598, che fa seguito alla Comunicazione n. 596, riporta chiarimenti sul contributo minimo Ape (cfr. news Ance dell’8 giugno scorso).
In particolare, si tratta di indicazioni per una modifica delle procedure informatiche per la gestione del calcolo di tale contributo minimo, nei casi di denunce del lavoratore su più Casse Edili.
La Cnce ricorda, in particolare, la necessità che l’impresa comunichi, nella denuncia mensile, l’iscrizione del dipendente anche presso un’altra Cassa Edile, con indicazione del numero delle ore denunciate nello stesso mese a tale altra Cassa.
La compilazione di questo campo deve essere resa obbligatoria nelle denunce di tutte le Casse Edili.
La Comunicazione specifica, altresì, che le ore denunciate ad altre Casse rilevano ai fini del calcolo delle 80 ore di assenza complessivamente utili per l’esenzione dell’applicazione del contributo minimo Ape.
Sull’argomento si ricorda che tale contributo minimo non si applica (oltre che nei casi di inizio del rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese e di cessazione del rapporto antecedente il giorno 15 del mese) nei casi di assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti ( cfr. News Ance del 13 aprile 2016 e Comunicazione Cnce n. 592/2016).
In questo senso dovranno essere adeguate le procedure di trasmissione delle denunce.
La Cnce riporta in allegato alcuni esempi di calcolo per l’applicazione del contributo minimo in esame, nell’ipotesi di ore denunciate ad “altre” Casse Edili, specificando che, nel caso non si attivi l’esenzione, i sistemi informatici, ai fini dell’applicabilità del contributo minimo, dovranno considerare virtualmente anche tali ore.
La Commissione, infine, ritiene che, nei casi residuali in cui non vi sia esenzione e la procedura comporti la possibilità di una doppia richiesta di integrazione come, ad esempio, nell’ipotesi di 40 ore denunciate in una Cassa e 40 ore in altra Cassa, la soluzione del problema avvenga attraverso un rapporto diretto tra le Casse Edili interessate.
In ultimo la Cnce, anche a seguito dell’avvenuta interlocuzione con le società informatiche fornitrici delle Casse Edili, reputa che le necessarie modifiche, conseguenti alle indicazioni sopra riassunte, possano essere introdotte dalla denuncia relativa al corrente mese di giugno.
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