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L’Aula ha licenziato definitivamente, al terzo passaggio parlamentare, il testo che prevede la creazione di un Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, composto dall’ ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL sul sistema per la protezione ambientale e riforma ISPRA: via libera definitivo della Camera

16 Giugno 2016
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge recante: “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” (DDL 68-B ed abb./C, Relatore l’On. Filiberto Zaratti, del Gruppo parlamentare SI-SEL).
Il provvedimento di iniziativa parlamentare, approvato dopo un iter di circa tre anni (Camera-Senato-Camera), prevede la creazione di un  Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale,  composto dall’ ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente.
I principali obiettivi del Sistema riguardano lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo di suolo, la salvaguardia e la promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio “chi inquina paga”, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana (art.1).
 
Il Sistema annovera tra le sue funzioni (art.3):
– monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
– controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti;
– attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
– partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
– attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
– attività di monitoraggio degli effetti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti.
Il Sistema può avvalersi nello svolgimento delle sue funzioni del supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici.
 
Nel testo viene, altresì, dettata la disciplina dell’ISPRA (art.4): Istituto con personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente che svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del Ministero, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale. A tale fine, l’ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, nel rispetto delle norme nazionali e sovranazionali.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero da trasferire all’ISPRA, che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto suddetto provvede al relativo adeguamento del suo statuto (art.5).
Sono, inoltre, elencate le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell’ISPRA (art.6) finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema stesso.
L’ISPRA provvede, altresì:
– alla predisposizione di un programma triennale delle attività del Sistema nazionale (art.10), individuando le principali linee di intervento per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico ambientali (LEPTA). Tale programma costituisce documento di riferimento per l’attività delle singole agenzie.
– alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale – SINA (art.11), cui concorrono sistemi territorialmente dislocati: i punti focali regionali (PFR) e i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
Il Presidente dell’ISPRA presiede, altresì, il Consiglio del Sistema nazionale (art.13) organo che promuove e indirizza la collaborazione nel Sistema, esprime parere vincolante sul programma triennale suddetto e segnala al Ministero dell’Ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni gli interventi necessari ai fini del perseguimento degli scopi previsti dal testo.
 
Vengono, inoltre, disciplinate le agenzie per la protezione dell’ambiente (art. 7), che svolgono le attività necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali ulteriori rispetto al raggiungimento dei livelli essenziali (senza interferire con il pieno raggiungimento di questi ultimi), nonché attività a favore di soggetti pubblici o privati, definite sulla base di accordi o convenzioni. È la singola regione, o provincia autonoma, a disciplinare il funzionamento dell’agenzia sul proprio territorio.
 
Ulteriori norme riguardano: le definizioni (art.2); i requisiti del direttore generale dell’ISPRA e delle agenzie (art.8); la rete nazionale dei laboratori accreditati (art.12); il personale ispettivo (art.14); le modalità di finanziamento (art.15); le disposizioni transitorie e finali e la clausola di invarianza finanziaria (artt. 16 e 17).
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