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Fornite dall'Inps le istruzioni operative per l'applicazione degli sgravi e la regolarizzazione di assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. n. 236/93

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Inps – Recupero benefici per assunzioni proroghe e trasformazioni legate alla c.d. piccola mobilità

15 Giugno 2016
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Con l’allegato messaggio n. 2554/16, l’Inps ha fornito le istruzioni relative alla fruizione dello sgravio per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 di lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 114, della Legge di Stabilità 2015 ha disposto che “ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”.

Sulla scorta della suddetta previsione normativa e, in particolare, dell’espressione “hanno assunto”, l’Inps ha confermato che anche alle proroghe e alle trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati si applica il beneficio, purché queste siano intervenute entro il 31 dicembre 2012.

In virtù di quanto sopra, l’Istituto segnala che i datori di lavoro, già ammessi al beneficio a seguito di assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il citato limite temporale del 31 dicembre 2012 e nei confronti dei quali, a tale titolo, risultano emesse note di rettifica, non dovranno effettuare alcun adempimento in quanto, automaticamente, sarà la procedura a riconoscere l’agevolazione spettante.

I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolata, non abbiano applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso di denuncia contributiva regolarizzante per il recupero dell’agevolazione. Nel caso in cui fosse presente una nota di rettifica ad altro titolo, la procedura riconoscerà automaticamente il beneficio spettante.
 

I datori di lavoro già ammessi al beneficio, ma che non abbiano esposto il codice tipo contribuzione agevolato, dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere eseguite entro il 30 settembre 2016.

Infine, i datori di lavoro che, pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste della c.d. “piccola mobilità”, ma che non abbiano inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere, entro il 31 luglio 2016, la richiesta e la relativa documentazione necessaria alla sede Inps competente per territorio, avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del “cassetto previdenziale aziende”.

 

Le aziende interessate all’agevolazione in parola, la cui fruizione è subordinata alla regolarità contributiva ovvero al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296/06, riceveranno, se spettante, il codice di autorizzazione 5Q.

La nota in oggetto conclude ricordando che gli effetti di cui all’art. 1, co. 114, della Legge di Stabilità 2015 e le connesse istruzioni operative per il recupero contributivo si estendono anche nei confronti degli apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità di cui alla L. n. 236/93.

 

 

 

25073-INPS_messag_2554 dell’8_6_16.pdfApri
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