I permessi retribuiti per assistere i familiari con disabilità sospendono il godimento delle ferie programmate: questo il chiarimento contenuto in una nota in risposta ad interpello pubblicata dal Ministero del Lavoro
In risposta ad un interpello proposto dalla Cgil, in tema di esatta interpretazione della compatibilità tra il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso retribuito per assistere i familiari con disabilità (art. 33, comma 3, L. n. 104/1992) e le ferie programmate, il Ministero del Lavoro ha precisato, nell’allegata nota, che la fruizione del suddetto permesso sospende il godimento delle ferie programmate.
Tenuto conto, infatti, della diversa finalità cui sono preordinati i due distinti istituti, l’uno a tutela dei diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, al quale è necessario garantire un’adeguata assistenza morale e materiale, l’altro a garanzia del diritto del lavoratore, costituzionalmente garantito, al recupero delle energie psico-fisiche, il Ministero ha precisato che, nel caso di coincidenza dei permessi di assistenza con le ferie programmate, deve trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e tutela al diritto del disabile.
Ne deriva che il datore di lavoro non potrà negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 durante il periodo di ferie programmate, fermo restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza stessa.
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