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All’esame della Commissione Bilancio il provvedimento d’urgenza del Governo che contiene, tra l’altro: contributo straordinario per il Comune de L’Aquila; istituzione del Fondo per contenziosi connessi a calamità naturali o cedimenti strutturali; anticipazioni di liquidità per gli enti locali in crisi; adeguamento delle discariche abusive.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 113/2016 sulle misure finanziarie per gli enti territoriali

5 Luglio 2016
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E’ all’esame della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del DL 113/2016 recante “misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (DDL 3926/C, Relatore On. Antonio Misiani del Gruppo parlamentare PD).
 
Tra le norme del testo si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
-viene stabilita l’applicazione graduale a partire dal 2017 ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012 della riduzione del fondo di solidarietà comunale (che negli anni 2015 e 2016 non era stata applicata agli stessi) per un importo pari a 1.200 milioni di euro (art.2); 
 
-viene prevista l’erogazione di un contributo straordinario di 16 milioni di euro per il 2016 in favore del comune de L’Aquila e di 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico da destinare alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 2009 (art.3);
 
-viene istituito un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per il quadriennio 2016-2019 per i Comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita naturali o cedimenti debbano sostenere spese superiori al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dagli ultimi tre rendiconti approvati (art. 4);
 
-viene accordato a tutti i beneficiari dei finanziamenti concessi a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi il differimento del pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei finanziamenti sono fissati al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Viene, altresì, previsto che i Commissari delegati alla ricostruzione provvedano alla rideterminazione dell’entità dell’aiuto di Stato e alla verifica dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subìti a causa degli eventi sismici suddetti (art.6);
 
-viene eliminata la sanzione di cui all’art.31, comma 26, lett. a della L.183/2011 che riduceva le risorse alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che nell’anno 2015 non avevano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno (art.7);
 
-viene stabilito che il contributo alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane per l’anno 2016, aggiuntivo rispetto a quello relativo all’anno 2015, sia posto a carico degli enti di area vasta e delle province montane per 650 milioni di euro e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane, menzionando esplicitamente Reggio Calabria in relazione alla procedura di costituzione della relativa città metropolitana (art.8);
 
-con l’introduzione di un apposito comma aggiuntivo 712-bis alla L.208/2015 (legge di stabilità 2016) viene estesa al 2016 la facoltà, consentita alle regioni nel 2015, di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio fermo restando l’obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo (art.9);
 
-vengono attribuite le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non hanno rispettato il pareggio di competenza finanziaria previsto alle regioni che lo hanno rispettato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Viene, altresì, consentito anche per il 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento previsti. Viene previsto, inoltre, che gli enti pubblici strumentali delle regioni possano contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione (art.10);
 
-vengono prorogati al 2018 i termini relativi ai meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come previsti dal D.Lgs 68/2011, sull’attribuzione della compartecipazione all’IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi (art.13);
 
-vengono previste anticipazioni di liquidità in favore degli enti dissestati. In particolare, è stanziato un contributo per il triennio 2016 2018, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1 settembre 2011 al 30 maggio 2016 e un analogo contributo biennale, dal 2019 al 2020, di pari importo massimo annuo, per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo il 30 maggio 2016 o lo dichiareranno entro il 2019 (art.14);
 
-viene fissato al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali possono rimodulare il piano di riequilibrio finanziario presentato nel corso del 2013 o del 2014. Viene ammesso il ripiano del disavanzo o la copertura dei nuovi debiti anche in più di tre esercizi, ma non oltre la durata del piano (art. 15);
 
-vengono dettate norme per garantire la dotazione finanziaria per gli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Al riguardo, viene disposto, in particolare, che tutte le risorse finanziarie statali destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto legge, siano revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi dell’ art.41, c.2-bis, della L.234/2012, su apposita contabilità speciale. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione di interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento. Entro il 30 settembre 2016 il Commissario comunica al CIPE le risorse trasferite a seguito dell’attuazione della norma. Il commissario comunica altresì annualmente al Ministero dell’Economia l’importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive. E’ altresì prevista la possibilità, per le amministrazioni locali e regionali interessate, di contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi con il Commissario straordinario (art. 22).
 
Ulteriori norme del testo attengono, tra l’altro: alle vittime dell’alluvione di Sarno; a misure attinenti le regioni Sicilia e Valle d’Aosta; al differimento, al 31 dicembre 2016, della cessazione delle attività di riscossione delle entrate dei Comuni e società partecipate svolte da Equitalia; alla spesa sanitaria.
 
Sui contenuti del decreto legge, che scade il 23 agosto prossimo, è stato deliberato un ciclo di audizioni informali a cui parteciperanno, tra l’altro, ANCI UPI e Conferenza delle Regioni.
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