L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 113/2016 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (DDL 3926/C, Relatore On. Antonio Misiani del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.
Nel corso dell’esame sono state approvate numerose modifiche tra cui le seguenti:
-viene modificato il comma 5-quater dell’art. 43 del Dl 133/2014, introducendo delle modifiche procedurali al procedimento di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario;
-viene introdotta una derogaa quanto disposto dall’art. 255, comma 10, del Dlgs 267/2001, prevedendo che, per le amministrazioni provincialiin stato di dissesto, l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario di liquidazione;
-vengono integrate le norme del testo sul contributo straordinario in favore del Comune dell’Aquila, con l’inserimento di modifiche: al Dl 39/2009, convertito dalla L 77/2009, concernente gli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; al Dl 83/2012 convertito dalla L 134/2012 sui criteri e modalità della ricostruzione; nonché con la previsione di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, prevedendo la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell’Aquila e del cratere sismico, sul proprio sito internet, delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi e dei risultati conseguiti;
-vengono introdotte disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini, di cui all’art. 1, comma 441, della L 208/2015, per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione (dal 30 giugno 2016 al 30 settembre 2016), nonché ad autorizzare l’assunzione di personale;
-viene modificata la norma del testo sulla rideterminazione delle sanzioni per città metropolitane, province e comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. Al riguardo viene, in particolare, disposto che nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, la sanzione (di cui al comma 26, lettera a dell’art. 31 della L 183/2011) si applica nella misura del 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Viene, altresì, stabilito che la sanzione suddetta – sempre con riferimento a quella da applicare nell’anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015 – sia ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2015 comunicano al Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le spese sostenute nell’anno 2015 per l’edilizia scolastica. Viene, altresì, disposta la piena disapplicazione della sanzione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2015 e che nell’anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione;
-viene prevista la destinazione alle province delle regioni a statuto speciale di un contributo di 48 milioni di euro per l’anno 2016 per il finanziamento delle funzioni fondamentali, nonché delle risorse di cui all’articolo 1, comma 656 della L 208/2015, quantificate in 100 milioni di euro per l’anno 2016 per l’attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria;
-viene prevista l’istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, per l’erogazione di contributi per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l’anno 2016 e di 48 milioni di uero per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al fine di accedere al contributo, gli enti locali interessati dovranno trasmettere le rispettive richieste entro il 31 ottobre, quanto all’anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno dei due anni successivi, secondo criteri e modalità da stabilirsi con un successivo decreto interministeriale, sentita al Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2016;
-viene modificata la norma del testo in tema di interventi per gli enti locali in crisi finanziaria, al fine di estendere anche alle province e alle città metropolitane, oltre che ai Comuni – che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del Dlgs 267/2000 – l’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria. Viene, altresì, esteso anche alle province e alle città metropolitane un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. Per le province e le città metropolitane l’importo massimo dell’anticipazione suddetta è fissato in 20 euro per abitante;
-viene introdotta una disposizione che consente al debitore che alla data del 1° luglio 2016 sia decaduto dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, di cui all’articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del DPR 602/1973 – concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del Dlgs n. 159/2015 (22 ottobre 2015) – di essere riammesso alla rateizzazione, sino ad un massimo di 72 rate, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Viene inoltre previsto che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016 dai piani di rateizzazione, concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione (disciplinati dal D.Lgs. n. 218/1997) o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere a semplice richiesta da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015.Viene, altresì, elevato a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l’importo delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 19, comma 1, del DPR 602/1973, oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
-viene modificato l’art. 7, comma 6, del DL 133/2014, convertito dalla L 164/2014, sull’istituzione un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, prevedendo che il predetto Fondo, istituito presso il Ministero dell’Ambiente, sia destinato anche al finanziamento delle bonifiche nelle discariche non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Con altra modifica, viene altresìampliato il perimetro delle risorse che possono essere revocate al fine di finanziare il Fondo suddetto, aggiungendo – a quelle della delibera CIPE n. 60/2012, già contemplate dal testo vigente – quelle previste dalla delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012;
-viene, altresì, previsto che il Ministero dell’Ambiente al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria 2003/2077 e alla sentenza di condanna del 2 dicembre 2014, deve istituire, sul proprio sito web, un’apposita sezione informativa intitolata «discariche abusive», dove sono riportate alcune informazioni appositamente specificate. E’, altresì, previsto l’aggiornamento almeno semestrale delle predette informazioni, a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento;
-vengono modificati i termini per la proroga delle concessioni demaniali eliminando, tra l’altro, il riferimento alla data del 30 settembre 2016 di cui all’art. 1, comma 484, della L. 208/2015, come termine previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime.
Per il precedente si veda la notizia di “In Evidenza” del 5 luglio u.s.