Con Decreto 30 marzo 2016 (pubblicato sulla GU n. 172 del 25/7/2016) il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il ministero dell’Economia) ha suddiviso tra le Regioni la somma complessiva di 59,73 milioni di euro, per l’anno 2016, destinata a sostenere la morosità incolpevole.
La ripartizione (in Allegato al DM) è stata effettuata in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto per morosità per il periodo 2014 risultanti dal rapporto del ministero dell’Interno pubblicato a maggio 2015.
Ai sensi di quanto specificato dall’art. 2 del DM per morosità incolpevole si intende quella “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” dovuta a:
– perdita del lavoro per licenziamento;
– accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
– cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
– mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
– cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
– malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
L’articolo 3 individua i criteri che il Comune deve applicare per consentire l’accesso ai contributi da parte dei richiedenti.
In allegato: DM 30/3/2016