L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 113/2016 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (DDL 2495/S – Relatore Sen. Magda Angela Zanoni del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Confermate le numerose modifiche, approvate nel corso della prima lettura, tra cui le seguenti:
– rideterminazione delle sanzioni per città metropolitane, province e comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. Al riguardo viene, in particolare, disposto che nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, la sanzione (di cui al comma 26, lettera a dell’art. 31 della L 183/2011) si applica nella misura del 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Viene, altresì, stabilito che la sanzione suddetta – sempre con riferimento a quella da applicare nell’anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015 – sia ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2015 comunicano al Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le spese sostenute nell’anno 2015 per l’edilizia scolastica. Viene, altresì, disposta la piena disapplicazione della sanzione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2015 e che nell’anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione;
– destinazione alle province delle regioni a statuto speciale di un contributo di 48 milioni di euro per l’anno 2016 per il finanziamento delle funzioni fondamentali, nonché delle risorse di cui all’articolo 1, comma 656 della L 208/2015, quantificate in 100 milioni di euro per l’anno 2016 per l’attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria;
–istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, per l’erogazione di contributi per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l’anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al fine di accedere al contributo, gli enti locali interessati dovranno trasmettere le rispettive richieste entro il 31 ottobre, quanto all’anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno dei due anni successivi, secondo criteri e modalità da stabilirsi con un successivo decreto interministeriale, sentita al Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2016;
–estensione anche alle province e alle città metropolitane, oltre che ai Comuni – che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del Dlgs 267/2000 –dell’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria. Viene, altresì, esteso anche alle province e alle città metropolitane un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. Per le province e le città metropolitane l’importo massimo dell’anticipazione suddetta è fissato in 20 euro per abitante;
–consentito al debitore che alla data del 1° luglio 2016 sia decaduto dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, di cui all’articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del DPR 602/1973 – concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del Dlgs n. 159/2015 (22 ottobre 2015) – di essere riammesso alla rateizzazione, sino ad un massimo di 72 rate, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Viene inoltre previsto che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016 dai piani di rateizzazione, concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione (disciplinati dal D.Lgs. n. 218/1997) o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere a semplice richiesta – da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015.
Viene, altresì, elevato a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l’importo delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 19, comma 1, del DPR 602/1973, oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
-modificato l’art. 7, comma 6, del DL 133/2014, convertito dalla L 164/2014, sull’istituzione un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, con la previsione che il predetto Fondo, istituito presso il Ministero dell’Ambiente, sia destinato anche al finanziamento delle bonifiche nelle discariche non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Con altra modifica, viene ampliato il perimetro delle risorse che possono essere revocate al fine di finanziare il Fondo suddetto, aggiungendo – a quelle della delibera CIPE n. 60/2012, già contemplate dal testo vigente – quelle previste dalla delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012. Viene, altresì, previsto che il Ministero dell’Ambiente al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria 2003/2077 e alla sentenza di condanna del 2 dicembre 2014, deve istituire, sul proprio sito web, un’apposita sezione informativa intitolata «discariche abusive», dove sono riportate alcune informazioni appositamente specificate. E’, altresì, previsto l’aggiornamento almeno semestrale delle predette informazioni, a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento;
-modificati i termini per la proroga delle concessioni demaniali eliminando, tra l’altro, il riferimento alla data del 30 settembre 2016 di cui all’art. 1, comma 484, della L. 208/2015, come termine previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime.
Per le modifiche approvate dalla Camera dei Deputati si veda la notizia di “In Evidenza” del 22 luglio u.s.