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All’esame delle Camere, per il parere al Governo, lo Schema di DPR sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, attuativo della L.124/2015 (legge Madia) e lo Schema di D.Lgs correttivo dei decreti delegati della L.183/2014 (Jobs Act), su lavoro accessorio, contratti di solidarietà e diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Archivio, Governo e Parlamento

Atti del Governo al parere del Parlamento: iter e contenuti

4 Luglio 2016
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Tra gli ultimi atti del Governo pervenuti all’esame del Parlamento si evidenziano, in particolare, i seguenti:
ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
Atto e iter
Contenuti
Schema di DPR recante “norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi”
Atto 309
 
assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 10 luglio 2016.
Relatori:
On. Roger De Menech (PD)
Sen. Francesco Russo (PD)
Lo Schema, sul quale si sono già pronunciati il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata, dopo l’espressione dei pareri parlamentari, tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 4 della legge 124/2015, è volto a disciplinare tutti quei procedimenti che hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, premessi o nulla osta comunque denominati compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l’esercizio delle attività. Viene, altresì, precisato che le disposizioni del regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai procedimenti amministrativi relativi alle opere pubbliche, ivi inclusi le infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.
Ai fini dell’individuazione dei programmi oggetto del provvedimento viene, inoltre, stabilito che:
–entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun ente territoriale può individuare un elenco di progetti di rilevante impatto sul territorio, tra quelli inseriti nei propri atti di programmazione, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l’avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre effetti positivi sull’economia o sull’occupazione, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che al relativo procedimento si applichino le disposizioni del provvedimento sulla riduzione dei termini e il potere sostitutivo;
-entro il successivo 28 febbraio la Presidenza del Consiglio può individuare anche altri progetti, non inseriti negli atti di programmazione, la cui realizzazione sia suscettibile di produrre effetti positivi sull’economia o sull’occupazione;
–entro il successivo 31 marzo sono individuati con d.P.C.M., tra tutti gli interventi proposti, i singoli progetti cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione dei termini procedimentali o il potere sostitutivo.
Viene prevista la possibilità di ridurre fino ad un massimo del 50 per cento rispetto a quanto previsto dall’art. 2 della L 241/1990 (sul procedimento amministrativo) i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell’opera, lo stabilimento dell’impianto produttivo e l’esercizio dell’attività.
Viene conferita al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi alla localizzazione, progettazione e realizzazione delle opere, lo stabilimento di impianti produttivi e l’esercizio di attività.
Schema di D.Lgs recante “disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n81, e 14 settembre 2015 nn.148, 149, 150, 151”
Atto 311
 
assegnato alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 10 luglio 2016.
Relatori:
On. Tiziano Arlotti (PD)
Sen. Pippo Pagano (AP-NCD-UDC)
Lo Schema, sul quale si sono già pronunciati il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata, dopo l’espressione dei pareri parlamentari, tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 1, commi 11 e 13, della legge 183/2014 (Jobs Act), contiene norme di modifica ai Dlgs nn.81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 emanati in attuazione della legge delega suddetta. Nel testo, in particolare:
– vengono modificati gli artt. 48 e 49 del D.Lgs 81/2015, in materia di lavoro accessorio, al fine di escludere il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro (art 48) ed assicurare la piena tracciabilità dei buoni lavoro –voucher (art.49). A quest’ultimo riguardo per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti si prevede che la comunicazione preventiva venga effettuata, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, comunicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. con decreto del Ministro del Lavoro possono essere individuate le modalità attuative dell’obbligo di comunicazione e ulteriori modalità di assolvimento in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione;
-viene modificato l’art.41 del D.Lgs 148/2015 al fine di consentire la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi. La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi e non potrà prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori  beneficiano dell’ accredito contributivo figurativo.
Inoltre, le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarietà restano a carico della gestione previdenziale di afferenza e la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%;
–Vengono disposte modifiche alla L. 68 del 1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità ed, in particolare:
-ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (quote di riserva) possono essere computati i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento (attualmente deve essere superiore al 60 per cento);
– viene rapportato l’importo delle sanzioni previste dalla legge alla misura del contributo esonerativo previsto nella medesima legge (somma pari a 5 volte il contributo esonerativo);
-viene disposto che per le violazioni delle prescrizioni dell’articolo 15, comma 4, della legge è applicabile la procedura della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs 124/2004;
-viene previsto gli importi delle sanzioni amministrative siano adeguate ogni cinque armi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
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