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Nel testo prevista la definizione di “piccolo comune” con popolazione fino a 5000 abitanti, nonché un Piano per la loro riqualificazione con interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza delle infrastrutture, alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e al recupero dei centri storici.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL Misure per la valorizzazione dei piccoli comuni DDL 65/C:approvato dalla Camera in prima lettura

29 Settembre 2016
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L’Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni” (DDL 65/C e abb. – Relatori On. Enrico Borghi, On. Antonio Misiani, On. Tino Iannuzzi, del gruppo parlamentare PD), con modifiche al testo approvato dalle Commissioni riunite Bilancio ed Ambiente.
 
Il provvedimento, in particolare, prevede misure volte a favorire il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, promuovendo l’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, e valorizzandone il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.
 
I piccoli comuni che possono accedere ai finanziamenti previsi dal provvedimento sono comuni con popolazione residente fino a 5000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5000 abitanti rientranti in talune tipologie indicate dall’art.1 del provvedimento, tra cui, in particolare, rientrano: i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, i comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica, i comuni in cui si sia verificato un significativo decremento della popolazione o caratterizzati da disagio insediativo o vi sia densità abitativa non superiore agli 80 abitanti per km quadrato, caratterizzati dall’inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, oppure i comuni rientranti nelle aree periferiche ultraperiferiche come individuate dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
 
L’elenco dei piccoli comuni rientranti nelle tipologie indicate viene definito, e successivamente aggiornato ogni tre anni, da un decreto del Presidente del Consiglio entro 60 giorni dall’adozione del decreto interministeriale che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avrà definito i parametri di riferimento.
 
Al fine di sostenere lo sviluppo strutturale economico e sociale dei piccoli comuni è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. In esso, per gli anni 2017 e 2018 confluiranno le risorse destinate dalla Legge di Stabilità 2016 alla progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini».
 
L’utilizzo delle risorse del Fondo avverrà a seguito della predisposizione, mediante decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro 180 dall’entrata in vigore del provvedimento, di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (aggiornato annualmente) volto a definire le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione degli stessi attraverso bandi pubblici.
 
Il Piano è finalizzato ad assicurare priorità a taluni tipi di intervento tra cui rientrano, in particolare, qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado; acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso; recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi; recupero di beni culturali, storici, artistici e librari.
 
I piccoli comuni, come previsto dal provvedimento, anche avvalendosi delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale economico sociale, possano adottare talune misure, tra cui in particolare:
 
– individuare, all’interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie. Questo tipo di interventi prevede, tra l’altro, il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell’ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l’adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l’illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l’apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;
 
– misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l’abbandono: di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare le operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e rispristino ambientale; di edifici in stato di abbandono o di degrado anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;
 
– acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, o acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all’esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
 
Il provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura.
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