CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATIDA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (DDL 4079/C)
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale.
Il provvedimento autorizza la ratifica dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L’Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della Convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L’Accordo fissa un obiettivo a lungo termine volto a limitare l’aumento della temperatura ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali con l’intento di contenerlo entro 1,5°C. Le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno i contributi determinati a livello nazionale (INDC) che intendono progressivamente conseguire. Gli INDC dovranno essere presentati ogni cinque anni sulla base di un meccanismo di revisione degli impegni assunti che prenderà l’avvio dal 2018. Gli INDC dell’UE prevedono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 40% entro il 2030.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura” (DDL 4008/C).
L’Aula ha licenziato in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro, identico a quello trasmesso dal Senato (al riguardo si veda la notizia “In Evidenza” del 20 ottobre 2016).
Il provvedimento che contiene norme sul contrasto dello sfruttamento illecito di manodopera in agricoltura, prevede, altresì, disposizioni di applicazione generale. In particolare, viene riscritto l’art. 603-bis del Codice penale sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, di chiunque: recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Con apposite norme vengono, altresì, definiti gli indici di sfruttamento, intendendo la sussistenza di una o più condizioni specifiche. Tale delitto viene, inoltre, inserito tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è obbligatoria – anziché un’ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene, altresì, inserito tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308).
La Commissione Affari costituzionali ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema adottato in attuazione degli artt. 16 e 19 della L.124/2015 (legge Madia) interviene sulla disciplina dei servizi pubblici locali al fine di assicurare chiarezza delle regole e semplificazione normativa e garantire la tutela e promozione del principio di concorrenza.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri (se il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, lo Schema, come previsto dalla legge delega, dovrà tornare alle Camere per il secondo parere).
– Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322).
Le Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive hanno espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto (al riguardo si veda la notizia su “In Evidenza” del 19 ottobre 2016).
Il provvedimento, predisposto in attuazione all’articolo 5 della L. 124/2015 (Legge Madia), fa seguito al D.Lgs 126/2016, che ha dettato la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Il testo, particolare: prevede una ricognizione dei procedimenti amministrativi vigenti per le diverse attività economiche e alla precisa individuazione dei regimi ad esse applicabili, attraverso la loro dettagliata elencazione in un’apposita tabella allegata (tabella A), demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, l’adozione di un glossario unico in materia edilizia; apporta una serie di modifiche sulla semplificazione dei regimi amministrativi in materia di edilizia (di cui al DPR 380/2001, T.U. in materia edilizia).
Il provvedimento, tornerà ora al Consiglio dei Ministri (se il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, lo Schema, come previsto dalla legge delega, dovrà tornare alle Camere per il secondo parere).