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Nei pareri evidenziata, tra l’altro, la necessità di istituire una cabina di regia per monitorare l’impatto delle norme sulle imprese e coordinare le previsioni del testo con la nuova disciplina degli interventi di lieve entità assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

Archivio, Governo e Parlamento

Schema DLgs SCIA 2: il parere del Parlamento

19 Ottobre 2016
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Le Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera e Industria e Territorio ed Ambiente del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti” (Atto 322 – Relatori On. Roberto Morassut e On. Lorenzo Becattini, Sen. Camilla Fabbri e Sen. Franco Mirabelli – Gruppo PD).
Sui contenuti del provvedimento, emanato in attuazione della L.124/2015 (legge Madia), le Commissioni hanno predisposto pareri favorevoli con osservazioni.
 
Tra i rilievi espressi, alcuni dei quali nel senso auspicato dall’ANCE (vedi “interventi” del 22 settembre 2016), si segnalano in particolare i seguenti:
 
Commissioni riunite del Senato
 
– “In merito a quanto previsto dall’articolo 1 comma 3, si osserva che la norma sembra attribuire una discrezionalità eccessiva ai comuni per l’individuazione di zone o aree di particolare pregio in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l’esercizio di determinate attività economiche private, con il rischio che un semplice atto amministrativo quale la deliberazione comunale prevalga o deroghi rispetto alla legislazione nazionale. Occorrerebbe pertanto riformulare la disposizione in termini meno ampi e più aderenti al quadro giuridico già vigente”;
 
– in merito all’articolo 2, comma 2 secondo cui le attività private non elencate nella tabella A possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti nella tabella stessa, “si invita il Governo a integrare lo schema di decreto legislativo circoscrivendo tale discrezionalità – destinata a incidere sull’individuazione delle attività operata con fonte di rango primario – indicando i criteri sulla cui base operare l’equivalenza e la conseguente qualificazione di tipo legale delle attività non ricomprese ma riconducibili, scongiurando anche il pericolo di disomogeneità applicative e carenza di certezza nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni”;
 
 – valutare l’opportunità di “istituire, all’entrata in vigore del provvedimento in titolo, una cabina di regia che possa monitorare costantemente, mediante il contributo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il corretto funzionamento delle norme, la valutazione dell’impatto che queste producono sulle imprese, il rispetto della tempistica e l’aggiornamento costante delle tabelle, tenendo in debito conto le esigenze sia delle attività cosiddette “libere”, che di quelle non ancora disciplinate perché nuove”.
 
Commissioni riunite della Camera dei deputati
 
– “prevedere un termine più breve per l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture recante l’adozione del glossario unico in materia di edilizia”; 
 
– inserire, all’art. 3, “un’ulteriore modifica DPR n. 380/2001, allo scopo di definire la comunicazione di inizio lavori asseverata”;
– prevedere, all’art. 6-bis, comma 4, del DPR n. 380/2001 come introdotto dal provvedimento in oggetto, “che le regioni disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, prevedendo sopralluoghi in loco”; 
 
– graduare, all’art. 6-bis, comma 5, del DPR n. 380/2001 come introdotto dal provvedimento in oggetto, “l’importo della sanzione pecuniaria prevista in caso di mancata comunicazione della CILA ed estendere la sanzione medesima ai casi di CILA incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità”; 
 
– prevedere, all’art. 20 del DPR n. 380/2001 come novellato dal provvedimento in oggetto, “un termine stringente per l’emanazione del decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici”; 
 
 – prevedere, all’art. 24, comma 3, del DPR n. 380/2001 come introdotto dal provvedimento in oggetto – una sanzione amministrativa pecuniaria più severa per la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità”;
 
– valutare l’opportunità di “sopprimere l’articolo 4 relativo alla semplificazione degli interventi di bonifica, in linea con quanto sancito in sede di Conferenza unificata”;

– precisare meglio “i termini di adeguamento delle regioni e degli enti locali alle nuove disposizioni”; 

– “coordinare le previsioni del presente schema di decreto con la nuova disciplina concernente gli interventi di lieve entità assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, contenuta nello schema di decreto del Presidente della Repubblica volto ad abrogare la normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, all’esame delle competenti Commissioni parlamentari”; 
 
– definire il dies a quo “per la decorrenza del termine dei diciotto mesi, di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, entro il quale, in caso di SCIA, si può procedere all’annullamento d’ufficio per ragioni di interesse pubblico”; 

– proporre al Parlamento, considerate le importanti misure di semplificazione introdotte dal provvedimento in oggetto, “interventi mirati a prevedere, in caso di limitate difformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi regolarmente rilasciati, fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, la possibilità di una regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni pecuniarie, ferme restando comunque le discipline sanzionatorie di settore, quali la normativa antisismica, di sicurezza, igienico-sanitaria e quella contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio”.
 
La Commissione Parlamentare per la Semplificazione (Relatore, On. Mino Taricco – Gruppo PD) alla quale lo schema è stato parimenti assegnatoha espresso, sul provvedimento, un parere favorevole con osservazioni, sottolineando,tra l’altro, nel senso auspicatodall’ANCE, l’opportunità di assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente in materia.
 
Il provvedimento tornerà, ora, all’esame del Consiglio dei Ministri.
 
Si evidenzia che sullo Schema è previsto, ai sensi della L. 124/2015 (Legge Madia), un parere parlamentare “rinforzato”. Laddove, infatti, il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni (corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione) per il secondo parere, da rendersi entro 10 giorni. Decorso tale termine il provvedimento potrà essere comunque adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.
 
Si veda precedente del 22 settembre 2016.
 
In allegato i pareri delle Commissioni Parlamentari.

26078-parere approvato Comm. bicamerale semplificazione.pdfApri

26078-Parere approvato Senato.pdfApri

26078-parere approvato Camera.pdfApri
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