Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 novembre 2016, n.141, ha approvato tra l’altro, in via definitiva, i seguenti provvedimenti:
– un decreto legislativo recante il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, di cui agli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri parlamentari e si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Nello specifico, al fine di garantire ai cittadini qualità e efficienza dei servizi sono previsti, tra l’altro, modalità competitive per l’affidamento, costi standard e livelli dimensionali almeno provinciali degli ambiti di erogazione dei servizi;
– un decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri parlamentari e si è tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia;
– un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Nello specifico, il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio. Più nel dettaglio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte. Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede 4 ulteriori azioni che riguardano: la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%; la riduzione del 30% del numero dei consiglieri; la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio. Il provvedimento introduce quindi maggiore chiarezza sui compiti delle Camere con l’obiettivo di focalizzarne l’attività su attività istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici. Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio. Nell’ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche;
– un decreto legislativo recante norme di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico, per la prima volta gli Enti pubblici di ricerca (Epr) avranno un riferimento normativo comune, che elimina molti dei vincoli gestionali previsti per la PA. Il decreto prevede autonomia gestionale e statutaria per gli Enti, il recepimento della Carta europea dei ricercatori e più libertà nelle assunzioni dei ricercatori. Come accade già per le Università, gli Enti che hanno risorse per farlo potranno assumere liberamente entro il limite dell’80% del proprio bilancio. L’unico vincolo sarà il rispetto del budget;
Ha, altresì, approvato, in esame preliminare due decreti legislativi in materia di inquinamento acustico. In attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis) viene armonizzata la normativa nazionale e sono riordinati i provvedimenti vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo, verso la semplificazione delle procedure e una maggiore aderenza al dettato europeo:
– il primo decreto legislativo armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e si pone in particolare l’obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, nonché quello di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all’esercizio di sorgenti sonore, quali le infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, oltre che la mitigazione dell’inquinamento acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi. Si intende inoltre regolamentare attività particolarmente sensibili al rumore ambientale e fino ad oggi escluse dalle normative quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche ,
– il secondo decreto reca disposizioni per far aderire la normativa italiana con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.756/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere I), L) e M) della legge 30 ottobre 2014, n.161. Nello specifico ha l’obiettivo di ricondurre a norma l’insieme delle macchine rumorose operanti all’aperto, importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali mancava la certificazione e la marcatura CE. Si affida la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da parte di ACCREDIA. Viene inoltre rafforzata la disciplina sanzionatoria prevista, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.
Ha, inoltre, approvato:
– un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla disciplina di funzionamento del collegio arbitrale che dovrà decidere in merito all’erogazione delle prestazioni (a carico del fondo di solidarietà istituito dal comma 855 della legge di stabilità 2016) in favore degli investitori che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati nelle banche in liquidazione (banca delle Marche; banca popolare dell’Etruria e del Lazio; cassa di risparmio di Ferrara; cassa di risparmio Chieti).
Si tratta della modalità alternativa a quella dell’indennizzo forfettario che già consente l’accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di indennizzo agli investitori. In pratica, coloro che non abbiano aderito a tale rimedio “semplificato”, potranno rivolgersi al menzionato collegio arbitrale per ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze.
Il collegio arbitrale, nominato con DPCM, è costituito da un presidente, che si è ritenuto di individuare nella persona del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità e professionalità.
Con separato regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, il cui iter è già stato avviato, è disciplinata la procedura dell’arbitrato.
Entrambi i provvedimenti vanno ora sottoposti al parere del Consiglio di Stato e il DPCM successivamente anche alle Camere;
– un decreto legislativo, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di demanio idrico.
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, per consentire il completamento delle operazioni di protezione civile in atto, ha prorogato gli stati d’emergenza già dichiarati in contrasto ai danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche che il 14 settembre 2015 hanno colpito le province di Belluno e di Padova, nonché nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, i Comuni di Alfonsine, Faenza, Russi, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme in provincia di Ravenna, Formignana, Vigarano Mainarda, Argenta, Ferrara e Cento in provincia di Ferrara, di Sant’Agata Feltria, Gemmano, Montecolombo e Coriano in provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della provincia di Forlì-Cesena.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato la non impugnativa, delle seguenti:
Legge della Regione Molise n. 11 del 28/09/2016 “Debito residuo delle disciolte Aziende Sanitarie Locali nei confronti degli enti previdenziali– Variazione al bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – Bilancio Pluriennale 2016-2018”;
Legge della Regione Trentino Alto Adige n. 8 del 28/09/2016 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
Legge Regione Abruzzo n. 33 del 27/09/2016, “Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e ulteriori disposizioni urgenti”;
Legge Regione Abruzzo n. 34 del 27/09/2016, “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)”;
Legge Regione Lombardia n. 25 del 07/10/2016 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”;
Legge Regione Lombardia n. 27 del 07/10/2016 “Ratifica dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali”;
Legge Regione Abruzzo n. 35 del 12/10/2016 “Disposizioni in materia di commissario liquidatore dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro: modifiche alla legge regionale 10 marzo 2015, n. 5”;
Legge Regione Liguria n. 22 del 04/10/2016 “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)”;
Legge Regione Liguria n. 23 del 04/10/2016 “Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1985 n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi)”;
Legge Regione Toscana n. 70 del 06/10/2016 “Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016”.