l’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 189/2016 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (DDL 2567/S, Relatore il Sen. Bachisio Silvio Lai del Gruppo PD).
Tra le novità del testo approvato si segnalano, in particolare, le seguenti:
-è stata introdotta una norma volta a stabilire, come richiesto ed auspicato dall’ANCE ( si veda, al riguardo, la notizia di interventi ANCE del 21 novembre 2016), che, al fine di consentire l’effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione a seguito degli eventi sismici verificatisi, l’avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi del DLgs n. 152/2006 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER. Viene, inoltre, disposto che fino al 31 dicembre 2020, il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici, indicato in ciascuna autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del DLgs n. 152/2006 e destinati a recupero è aumentato del 50%.
Le disposizioni si applicano agli eventi sismici verificatisi dalla data del 24 agosto 2016.
-è stato approvato l’emendamento del Governo volto a recepire nel provvedimento il testo del DL n. 205/2016, sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Viene di conseguenza abrogato il decreto-legge 205 e sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici insorti sulla base del medesimo.
In particolare, con l’emendamento approvato l’ambito di applicazione del DL 189 viene esteso agli eventi sismici verificatisi il 26 e il 30 ottobre 2016 e viene, conseguentemente, aggiunto l’allegato 2 che reca l’elenco dei comuni colpiti da questi ultimi eventi sismici (per un numero di 69 ulteriori Comuni).
Le norme intervengono su: strutture e moduli abitativi provvisori; modalità di concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica; interventi di immediata esecuzione; interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi; misure urgenti per le infrastrutture viarie; reperimento alloggi per la locazione; sostegno al reddito dei lavoratori;
-per quanto concerne le finalità del Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione approvato dal Commissario straordinario, con riguardo all’obiettivo legato alla limitazione del volume dei rifiuti finalizzato al recupero di materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima, viene specificato che questi devono essere messi a disposizione per la ricostruzione dei danni causati dal sisma del 24 agosto e successivi e se non utilizzati il ricavato della loro vendita viene ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali;
-viene riformulata la norma che stabilisce l’obbligo per le imprese affidatarie o esecutrici delle opere relative a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili, precisando che le imprese debbono iscriversi presso le Casse edili /Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, l’Aquila e Teramo;
–viene stabilito che la Commissione paritetica, istituita presso ogni Regione per accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 esprime il parere congiunto obbligatorio non sui progetti preliminari ma su quelli di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs n. 42/2004;
-vengono modificate le norme sugli interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici prevedendo che per gli interventi su immobili ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell’evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, e nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali non siano stati concessi contributi per danni riportati a causa dell’evento sismico del 2009, le istanze per il conseguimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 sono definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 comma2 del decreto in oggetto, relativo ai poteri di ordinanza del Commissario Straordinario, di concerto con l’Ufficio speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere istituito ai sensi dell’art. 67- ter della L. 234/2012;
–nell’ambito del finanziamento per la ricostruzione pubblica vengono ricomprese espressamente, tra gli edifici ad uso pubblico, le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Il decreto legge, che scade il 17 dicembre prossimo e ha assunto il nuovo titolo di “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.