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Con l’approvazione, in prima lettura, da parte della Camera, della Legge di Bilancio 2017 (Ddl n. 4127-bis-A/C), è stata accolta la proposta emendativa, auspicata dall’Ance, volta a rendere strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento in edilizia

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Legge di Bilancio 2017 – Strutturalità esonero contributo di licenziamento in edilizia

28 Novembre 2016
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E’ stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati, il disegno di legge n. 4127-bis-A/C recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di Bilancio 2017) che ora passerà al vaglio del Senato.
Tra le disposizioni del testo approvato, si segnala, in particolare, l’allegato comma 164 dell’art. 1, contenente la proposta emendativa, auspicata dall’Ance, volta a rendere strutturale l’esonero dal versamento del c.d. “contributo di licenziamento” nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Il contributo di licenziamento suddetto, introdotto dalla Legge “Fornero” (art. 2, comma 31[1]), non era dovuto, come noto, fino al 31 dicembre 2016, per effetto della proroga operata dal decreto legge n. 210/2015 (c.d. “Milleproroghe”) e, pertanto, dal 1° gennaio 2017 sarebbe divenuto operativo anche per la fattispecie di licenziamento per completamento delle attività e chiusura del cantiere in edilizia.
L’approvazione definitiva di tale disposizione, comporta, per le imprese, un risparmio, nelle ipotesi di licenziamento per completamento delle attività e chiusura del cantiere, per ciascun lavoratore e per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni, che si attesta in una somma quantificabile tra circa 500 € e 1500 €.
Da rilevare che sullo stesso tema già l’Aula della Camera dei Deputati aveva approvato, in fase di definizione della Legge di Stabilità 2016, l’ODG n. 9/3444-A/268, auspicato dall’Ance, che impegnava il Governo a “valutare l’opportunità di intervenire rapidamente, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l’esonero del contributo di cui all’art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro paese”.
Inoltre, anche nell’ambito del decreto c.d. “Milleproroghe” che, come detto, ne aveva prorogato l’effetto per tutto il 2016, era stato approvato un ordine del giorno, G2-quater.2, parimenti auspicato dall’Ance, che impegnava il Governo a “porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata (…)”.
Da ultimo, le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, nel rendere il parere allo Schema di D.Lgs recante disposizioni integrative e correttive dei decreti del c.d. Jobs Act (Atto 311), avevano confermato l’opportunità di rendere strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento, sia nei casi di cambio appalto che nel settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative.
Si fa riserva di fornire ulteriori comunicazioni all’atto della definitiva approvazione del disegno di legge in esame.

 

 

 

 

 

 

 

————————————–

 [1] Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

26553-Comma 164 – art1.pdfApri
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