CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016” (DDL 4151/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Affari Esteri identico a quello trasmesso dal Senato.
Il provvedimento reca l’autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di un complesso di atti costituito dall’Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, dal Protocollo addizionale – previsto dall’articolo 3 dell’Accordo del 2015 – concernente le modalità applicative dell’articolo 18 (che riguardava la ripartizione dei costi dell’opera tra Italia e Francia) del precedente Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012, onde tener conto dell’attualizzazione monetaria e dell’evoluzione dei costi dei fattori produttivi; nonché dall’annesso Regolamento dei contratti, validato il 7 giugno 2016 dalla Commissione intergovernativa italo-francese.
La linea Alta Velocità Torino–Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Trans-European Networks–Transport).
Nella relazione introduttiva al provvedimento viene ribadita l’importanza della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e in particolare della sezione transfrontaliera, in quanto l’opera comporterà la trasformazione dell’esistente linea di montagna Torino-Bardonecchia-Modane-Lione in una linea sostanzialmente pianeggiante – con la galleria di base a doppia canna di 57 km – migliorando in modo notevole l’efficienza energetica, soprattutto per i pesanti treni merci che potranno usufruire di una linea ferroviaria con minimi dislivelli.
– DDL su “Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche” (DDL 1533-B/C).
La Commissione Ambiente ha licenziato, in terza lettura, in sede legislativa, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Il provvedimento, in particolare, prevede la destinazione di una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), a decorrere dal 2017, per incentivare l’scrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche). La destinazione di tali risorse è prevista nell’ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti istituito dall’art. 1, co. 1, del D.L. 105/2003. Viene, altresì, disposto che l’1% del Fondo per la prevenzione del rischio sismico è riservato al finanziamento dell’acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. Le risorse sono assegnate a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale dal Dipartimento della protezione civile.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n.360).
La Commissione Affari Costituzionali ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni e condizioni.
Il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega (art. 1, comma 1 lettera d) e art. 8) prevista nell’ambito della L 106/ 2016 per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile, adottata, tra l’altro, con l’obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile. Viene quindi disposta l’abrogazione del decreto legislativo n. 77 del 2002 recante la disciplina del servizio civile.
In particolare, viene disposta l’istituzione del servizio civile “universale” finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con DPCM, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle Camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (Atto n. 354).
La Commissione Giustizia ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni.
Il provvedimento disciplina le modalità di costituzione delle Camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, adottato in attuazione dell’art. 1 comma 3, e 29, comma 1, lett. n) della L 247/2012 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.
In particolare, provvede alla disciplina e alla definizione della natura giuridica, del patrimonio e dell’autonomia organizzativa ed economica delle Camere, all’individuazione della sede e degli organi, alle modalità di designazione degli arbitri e dei conciliatori.
Viene, altresì, previsto che ogni consiglio dell’ordine degli avvocati possa costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 3, ex art. 17, comma 3, L. 400/1988.
Viene attribuito al Consiglio Direttivo il compito di tenere e aggiornare l’elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nell’apposita Tabella e relative a:
-diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni;
-diritto alla responsabilità civile;
-diritto dei contratti, diritto commerciale e industriale, diritto bancario e finanziario e diritto delle procedure concorsuali;
-diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale;
-diritto amministrativo
-diritto internazionale.