Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 dicembre 2016, n.2, ha approvato, in esame preliminare, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:
– un decreto legislativo sull’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI sullalotta alla corruzione nel settore privato. Nello specifico, il provvedimento prevede un ampliamento della categoria dei soggetti punibili, perché vengono ricompresi anche quanti all’interno dell’ente svolgono attività lavorativa con funzioni direttive. Si ampliano inoltre le condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, si punisce l’istigazione alla corruzione, oggi non punita, e si inaspriscono le sanzioni per l’ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell’interesse dell’ente stesso;
– un decreto legislativo sull’attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese e accesso al conto di pagamento. Nello specifico, il provvedimento garantisce, ai consumatori che utilizzino conti di pagamento, maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. In tema di trasparenza, si introduce l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento (banche, poste e istituti di pagamento) di fornire ai consumatori il “Documento informativo sulle spese” (relativo, tra l’altro, alle informazioni precontrattuali) e il “Riepilogo delle spese” (contenente comunicazioni periodiche). Si tratta di documenti standard, il cui formato verrà definito dall’EBA allo scopo di favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento. I nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di pagamento, ad esempio l’estratto conto. Vengono inoltre introdotti obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori. In particolare, si prevede la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento “ricorrenti” (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell’eventuale saldo positivo su un nuovo conto entro un termine complessivo di 12 giorni lavorativi;
– un decreto legislativo sull’ attuazione della direttiva UE/2015/2376sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali. Nello specifico, il provvedimento rende obbligatorio lo scambio automatico di informazioni nell’ambito dei ruling (accordi) preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, fino ad oggi previsto solo in via opzionale. Lo scambio automatico obbligatorio favorisce la trasparenza e il contrasto all’erosione della base imponibile, pratica quest’ultima che riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di disporre di risorse per politiche fiscali favorevoli alla crescita. I ruling interessati riguardano gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, gli accordi preventivi inerenti l’utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera. Sono ricompresi tra i ruling preventivi transfrontalieri rilevanti ai fini dello scambio automatico anche i pareri resi su istanze di interpello aventi ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera.
Il Consiglio ha, inoltre, approvato, in esame definitivo i seguenti provvedimenti:
– un decreto legislativo sull’attuazione della direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Nello specifico il provvedimento è stato predisposto in attuazione della legge 9 luglio 2015 n. 114 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea – legge di delegazione 2014 -ed è relativo alla direttiva 2014/94/UE (di cui all’allegato B della citata legge delega) che, nell’ambito delle politiche della Ue sulla sostenibilità, prevede che gli Stati membri adottino un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura.
La finalità della direttiva è di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La stessa direttiva stabilisce requisiti minimi per l’infrastrutturazione per i combustibili alternativi, da attuare grazie ai quadri strategici nazionali predisposti dagli Stati membri.
Pertanto, il decreto disciplina le misure necessarie a garantire la costruzione e l’esercizio di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e per l’attuazione delle specifiche tecniche comuni per tale infrastruttura.
Si distinguono quindi, in attuazione della direttiva, i combustibili per i quali è prioritario introdurre misure per la loro diffusione.
Il decreto fissa come obbligatori gli obiettivi per elettricità e gas naturale (gnl – gas naturale liquefatto e gnc – gas naturale compresso).
Sono facoltativi gli obiettivi per idrogeno (per il quale sono previste misure solo in via sperimentale) e gpl.
Sono previsti inoltre, a tutela dei consumatori, specifici obblighi, relativi alle informazioni, che devono essere chiare, circa i combustibili che possono essere utilizzati in un veicolo, mediante un’etichettatura standardizzata, oltre a indicazioni nei punti di ricarica e rifornimento;
– un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/Ue relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.
Nello specifico, il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile. L’ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. La direttiva 2014/33 responsabilizza gli operatori economici per la conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione;
– un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 125 che ha rinnovato integralmente il quadro istituzionale della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante l’istituzione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale spetta l’elaborazione delle priorità strategiche, l’ analisi e la programmazione delle politiche, la cooperazione multilaterale, i rapporti con la UE in materia di Sviluppo, l’assistenza umanitaria nonché la gestione dei profili più propriamente di politica estera connessi con le attività di cooperazione allo sviluppo, mentre all’Agenzia sono riservate attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione .
Il provvedimento disciplina le nuove competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e prevede tra l’altro la riduzione a non più di sette degli attuali tredici uffici di livello dirigenziale della Direzione, che acquista le competenze attualmente svolte da altre Direzioni Generali del Ministero in tema di fonti di finanziamento dello sviluppo, banche e fondi di sviluppo, e di politiche di vicinato della UE.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato la non impugnativa delle seguenti:
Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 14/10/2016 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche”;
Legge Regione Puglia n. 25 del 18/10/2016 “Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d.ecotassa)”;
Legge Provincia Bolzano n. 21 del 18/10/2016 “Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo”;
Legge Regione Piemonte n. 19 del 25/10/2016 “Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell’ordinamento regionale”;
Legge Regione Sardegna n. 24 del 20/10/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
Legge Regione Emilia Romagna n. 18 del 28/10/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”.