In relazione all’iter del disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” (DDL 3671-bis/C), all’esame, in prima lettura, in sede referente della Commissione Giustizia della Camera, l’Associazione è tornata ad evidenziare – come già nel corso dell’apposita audizione (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 6 luglio u.s.) – alcune proposte volte a:
-codificazione del fallimento “onesto”
L’Associazione ha rilevato la necessità di codificare a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell’attività da parte degli amministratori. In particolare, i criteri utili ad individuare la situazione oggettiva di difficoltà economica potrebbero essere analoghi a quelli stabiliti dall’articolo 19, co.1-quinquies, del DPR 29 602/1973 in materia di concessione della rateizzazione straordinaria per le cartelle esattoriali, fino a centoventi rate. Sotto tale profilo, i criteri per stabilire la “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica” sono stati ulteriormente precisati dal D.M. 6 novembre 2013.
Ha, altresì, evidenziato la necessità di definire con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell’impresa sia causato da fattori economici oggettivi e non dipenda da “leggerezze” nella gestione patrimoniale dell’impresa. Ciò è particolarmente importante poiché la vastità e gravità della crisi economica del nostro Paese ha già provocato un numero altissimo di fallimenti con il rischio reale e gravissimo di bloccare ogni “vocazione imprenditoriale” anche per il prossimo futuro.
–congelamento del debito erariale
Con riferimento al criterio di delega sulle nuove “procedure di allerta”, che dovrebbero consentire all’impresa in crisi di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria, l’Associazione ha rilevato l’opportunità di valutare l’introduzione di un sistema che consenta, durante la fase di allerta, quantomeno di congelare il debito erariale, bloccando la formazione di ulteriori interessi e sanzioni, fino alla conclusione della procedura.
–riduzione dell’importo del debito IVA nell’ambito del concordato preventivo
L’Associazione ha auspicato la possibilità di ammettere la riduzione del debito IVA anche per i concordati nei quali venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale, tenuto conto che, nella disposizione che disciplina l’istituto, tale possibilità viene attualmente esclusa.
Al riguardo bisognerebbe consentire la riduzione dell’importo del debito IVA nell’ambito del concordato preventivo, ivi compresa l’ipotesi di concordato preventivo in presenza di transazione fiscale. Questo anche alla luce della più recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, la quale, nella sentenza 7 aprile 2016 (causa C-546/14), ha riconosciuto compatibile con le regole comunitarie, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, il pagamento parziale del debito IVA da parte dell’imprenditore in stato di insolvenza.
– rivedere i privilegi relativi ai crediti erariali, per imposte dirette, indirette, tra cui l’IVA, e per i tributi locali
Con riferimento al criterio di delega volto a ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale che ad oggi non sono più attuali, e che non tengono conto dell’evoluzione nel tempo dei rapporti economici e delle relative obbligazioni fra le parti contraenti, l’Associazione ha sottolineato la necessità di ridimensionare la pretesa dello Stato, rivedendo i privilegi relativi ai crediti erariali, tanto più necessaria ove questa si manifesti, con modalità spesso vessatorie, nei confronti dei soggetti che si trovano, a causa della crisi, in una condizione di obiettiva difficoltà a mantenere quella continuità aziendale che costituisce il presupposto per l’esercizio di qualsiasi attività.
Al riguardo, appare necessario rivedere i privilegi dei crediti vantati dallo Stato (per imposte dirette, indirette, tra cui l’IVA, e per i tributi locali) in caso di accesso a procedure concorsuali e da sovraindebitamento, nella considerazione che durante le procedure d’insolvenza, vada in ogni caso tutelato il principio della continuità aziendale accanto a quello relativo alla salvaguardia dell’interesse dell’Erario al soddisfacimento del debito.
Le proposte ANCE sono state ampiamente condivise e saranno oggetto di valutazione nel prosieguo dell’iter del provvedimento.