L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata lettera circolare n. 4 del 29 dicembre 2016, ha riepilogato le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 149/2015 relative ai ricorsi amministrativi.
In particola, la nota in oggetto ha consentito di far chiarezza sulla nuova disciplina concernente:
- i ricorsi ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/04 all’Ispettorato territoriale del lavoro;
- i ricorsi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/04 ai Comitati per i rapporti di lavoro, istituiti in seno alle sedi degli Ispettorati interregionale del lavoro;
- la gestione dei ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2017.
Il novellato art. 16 del D. Lgs. n. 124/2004, così come modificato dall’art. 11, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 149/15, in particolare, ha confermato, con decorrenza 1° gennaio 2017, la possibilità di ricorrere al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro esclusivamente avverso agli atti di accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, adottati dagli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, diversi dagli Ispettori del lavoro.
Pertanto, dallo scorso 1° gennaio, i ricorsi sull’applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, contributiva ed assicurativa non hanno più ad oggetto le ordinanze ingiunzioni emesse ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, ma esclusivamente gli atti di accertamento adottati dagli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria.
Rispetto alle predette ordinanze, rimane ferma la possibilità di impugnazione diretta presso l’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/81.
Il ricorso dovrà essere presentato, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell’Ispettorato del Lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento e dovrà essere deciso entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, il ricorso si intenderà respinto.
Relativamente ai ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro costituiti presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro (Milano, Venezia, Roma e Napoli), con il novellato art. 17 del D.Lgs. n. 124/04, l’oggetto del gravame potrà riguardare la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, contestati con atti di accertamento degli Ispettori del lavoro ovvero degli Istituti assicurativi e previdenziali. Anche in questo caso, gli atti ricorribili non sono più comprensivi delle ordinanze ingiunzioni dell’Ispettorato territoriale, le quali restano impugnabili solo in via giudiziaria.
I ricorsi devono essere presentati, sempre nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, alla competente sede dell’Ispettorato. La decisione, con provvedimento motivato, dovrà essere presa nel termine di novanta giorni dal ricevimento del Comitato. Decorso inutilmente il termine, varrà il principio del silenzio rigetto.
In virtù della mancanza di una disciplina transitoria, le novità normative trovano applicazione nei confronti dei ricorsi che, alla data del 1° gennaio 2017, non risultino decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto.
Pertanto, conclude l’Ispettorato:
- in relazione ai ricorsi amministrativi che, al 1° gennaio 2017, siano stati definiti a seguito di decisione o per i quali sia decorso il periodo per la formazione del silenzio rigetto, restando soggetti alla vecchia normativa, il termine per proporre atto di opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dalla notifica della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione;
- in relazione ai ricorsi amministrativi che, al 1° gennaio 2017, non siano stati oggetto di decisione o per i quali non sia decorso il termine del silenzio rigetto e quindi non trattabili secondo la normativa previgente, essendo improcedibili, il termine per proporre atto di opposizione ad ordinanza ingiunzione (in via giudiziaria) decorre dal 1° gennaio 2017;
- in relazione ai ricorsi amministrativi presentati dal 1° gennaio 2017, essendo inammissibili, il termine per proporre atto di opposizione ad ordinanza (in via giudiziaria) decorre dalla data di notifica dell’ordinanza medesima.
Per quanto sopra, le direzioni interregionali vengono invitate a fornire le opportune indicazioni ai soggetti che abbiano presentato ricorsi ancora pendenti al 1° gennaio 2017.
27146-INL cir n.4-del-29122016-ricorsi-amministrativi.pdfApri