Chiarito dal ministero del lavoro, in risposta all’istanza di interpello avanzata da Assolavoro, che in caso di assunzione di lavoratore disabile in somministrazione, l’incremento occupazionale è da riferirsi all’impresa utilizzatrice e i benefici economici sono trasferiti in capo all’utilizzatore.
Con l’allegata nota n. 23/2016, il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro (Assolavoro), in merito alla corretta interpretazione della disciplina degli incentivi economici per l’assunzione, con contratto di somministrazione, di persone con disabilità.
In particolare, è stato richiesto se, in caso di assunzione di lavoratore disabile in somministrazione, l’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia da riferirsi all’Agenzia del lavoro o all’impresa utilizzatrice.
Sono stati, inoltre, richiesti chiarimenti in merito al requisito della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore disabile per la computabilità della quota di riserva, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 68/1999.
Il Dicastero, nel ricordare che l’incentivo economico, di cui al novellato art. 13 della L. n. 68/19991, è rapportato alla retribuzione lorda, al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetti ed è fruibile per un periodo di 36 mesi, sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che per le trasformazioni di rapporti a termine, ha chiarito che i benefici economici, in caso di somministrazione, sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime dei minimis, lo stesso viene computato in capo all’utilizzatore2.
In merito, poi, al calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale, è stato chiarito che, in caso di somministrazione, lo stesso deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale comunitario dell’Unità di lavoro annuo (ULA)3.
Con riferimento, invece, al requisito della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore disabile per la computabilità nella quota di riserva, è stato precisato che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs n. 81/2015, il lavoratore va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo qualora l’impiego nell’azienda utilizzatrice non sia inferiore a 12 mesi.
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1Come modificato dall’art. 10, D.Lgs n. 151/2015
2Art. 31, comma 1, lett. e) D.Lgs n. 150/2015
3Art. 31, comma 1, lett. f) D.Lgs n. 150/2015
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