E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Ambiente della Camera il disegno di legge di conversione del DL 8/2017 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017″ (DDL 4286/C – Relatore On. Chiara Braga del Gruppo Parlamentare PD).
Il provvedimento, volto a fronteggiare il reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali calamità che hanno interessato le aree terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si compone di tre Titoli, suddivisi in 21 articoli.
Il Titolo I (articoli da 1 a 18) reca disposizioni per i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 tra cui le seguenti:
– viene modificato l’art. 2 del DL 189/2016, convertito dalla L 229/2016, attribuendo al Commissario straordinario per la ricostruzione la funzione di promuovere l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni, individuati ai sensi dell’art. 1 del citato decreto, di una microzonazione sismica di III livello, sulla base di incarichi affidati ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34.
Vengono definite le modalità per l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del D.Lgs 50/2016, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 (art. 1);
– vengono disciplinate le modalità per l’affidamento, da parte delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, delle opere di urbanizzazione necessarie per l’installazione delle strutture temporanee ivi indicate, mediante ricorso all’art. 63 del Dlgs 50/2016 (procedura negoziata senza pubblicazione del bando) (art. 2);
– viene ampliato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 del DL 189/2016, sui criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata (art. 3);
– vengono disciplinate, ad integrazione dell’art. 14 del Dl 189/2016, le modalità di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario efunzionali alla realizzazione dei piani volti ad assicurare il ripristino della normale attività scolastica, educativa e didattica (art. 5);
– viene modificato l’art. 16 del Dl 189/2016 sulla determinazione dei compiti Conferenza permanente – appositamente costituita al fine di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, di ricostruzione – prevedendo, in particolare, che la determinazione conclusiva adottata da tale organo, oltre a produrre l’effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comporta l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 7 DPR 380/2001 (art. 6);
– viene modificato l’art. 28 del Dl 189/2016 concernente disposizioni sul trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzioni, con particolare riferimento alle competenze dei Presidenti delle Regioni (che si sostituiscono al Commissario straordinario) e all’ambito di applicazione delle misure (art. 7);
– viene modificato l’art. 30 del DL 189/2016, sulla legalità e trasparenza, al fine di prevedere che tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dal D.Lgs 50/2016. Viene, altresì, previsto che, qualora al momento dell’aggiudicazione, l’operatore economico non risulti ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute (art. 8);
– viene disciplinato il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, a modifica dell’art. 34 del DL 189/2016 (art. 9);
– viene introdotto per i nuclei familiari residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici e che versano in condizioni di maggior disagio economico, una misura di sostegno al reddito nel limite di 41 milioni di euro per il 2017 a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (art. 10);
– viene modificato l’art. 48 del DL 189/2016 relativamente ai termini di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari previsti a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici (art. 11) (si veda al riguardo la notizia dell’Area Fiscale del 15 febbraio u.s.);
– viene estesa al 2017, e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, l’operatività della Convenzione stipulata il 23 gennaio 2017, tra il Ministero del lavoro, il Ministero dell’Economia e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria e relativa al sostegno al reddito in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici (art. 12);
– viene consentito ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali e nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del DL 189/2016, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, di svolgere incarichi per le verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici attraverso al compilazione della Scheda AeDES di cui all’art. 10 del DPCM dell’8 luglio 2014 (art. 13);
– viene consentito alle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria di provvedere all’acquisizione, a titolo oneroso, al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, di unità immobiliari ad uso abitativo che risultino agibili e in regola con le vigenti normative edilizie e antisismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati (art. 14);
-vengono dettate apposite disposizioni per la sospensione dei termini processuali (art. 17).
Il provvedimento prevede, altresì, misure per il potenziamento della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile (Titolo II) e disposizioni di coordinamento con il precedente DL 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito dalla L 229/2016. (Titolo III).
Il decreto legge scade il 10 aprile p.v.