CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (DDL 4135/C).
La Commissione Lavoro ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dal Senato.
Tra queste in particolare:
Art. 5
Nell’ambito della delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche viene soppresso il criterio direttivo in cui si prevedeva il riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzionedel fascicolo del fabbricato.
Emendamento 5.23 a firma di parlamentari
Art. 6
Viene prevista una delega al Governo per l’incremento delle prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata;
Emendamento 6.50 del Relatore
Art. aggiuntivo
Viene introdotta una norma di modifica dell’art. 15 del DLgs22/2015 (attuativo jobs act)volta a stabilizzare e a estendere ad ulteriori fattispecie di lavoratori (tra cui borsisti), a decorrere dal 1° luglio 2017, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);
Emendamento 6.050 del Relatore
Art. 11, comma 1
In relazione alle norme sulla promozione della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici viene specificato che trattasi di appalti per la prestazione di servizi.
Emendamento 11.9 a firma di parlamentari
Art. aggiuntivo
Vengono dettate norme procedurali sulle modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 5 (Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche), 6 (Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche) e 10 (Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali).
In particolare viene previsto che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli stessi, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Identici emendamenti 6.1; 6.19; 6.20; 6.21; 6.22; 6.23; 6.24, tutti di nuova formulazione, a firma di parlamentari
Art. aggiuntivo
Viene disposta l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di un tavolo tecnico permanente per il lavoro autonomo composto da rappresentati designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentativi a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: modelli previdenziali; modelli di welfare; formazione professionale.
Emendamento 14.03 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 17
Viene precisato che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria), nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Emendamento 17.5 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Il provvedimento in oggetto è composto da due “Capi”, il primo relativo alle misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e l’altro sulle misure per favorire l’articolazione flessibile (c.d. “lavoro agile”) della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Le norme del Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, di cui all’articolo 2222 c.c. Viene, in particolare, disciplinato l’accesso agli appalti pubblici in ordine al quale le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici. Il Capo II disciplina il lavoro agile definito come una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, caratterizzata da: esecuzione della stessa in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva; possibilità di impiego di strumenti tecnologici; assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
– DDL su “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile” (DDL 2607-B/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Il provvedimento delega il Governo ad adottare – entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, nel rispetto dei principi specificatamente indicati.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.