CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017″ (DDL 4286/C).
L’Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto senza modifiche al testo approvato dalla Commissione Ambiente (al riguardo si veda la notizia “In Evidenza” del 24 marzo 2017).
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 11/2017.
Il provvedimento, volto a fronteggiare il reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali calamità che hanno interessato le aree terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si compone di tre Titoli, suddivisi in 21 articoli. In particolare, sono previste disposizioni per i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Titolo I); misure per il potenziamento della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile (Titolo II) e disposizioni di coordinamento con il precedente DL 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito dalla L 229/2016. (Titolo III).
Il decreto legge che scade il 10 aprile prossimo, passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
La Commissione Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 5
Viene introdotta una norma volta a stabilire, tra l’altro, che il piano del parco promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell’agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa, promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette.
Emendamento 5. 125 del Relatore
Art. 6
Viene previsto, tra l’altro, che gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D (di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto,
ad un’attività o ad un fattore di impatto per l’ambiente marino) previste dal testo vengono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l’intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all’ente parco.
Emendamento 6.20 nuova formulazionea firma di parlamentare
Art. 8
Viene modificata la norma con cui si prevede che i titolari di autorizzazioni all’esercizio di attività estrattive nelle aree contigue sono tenuti a versare una somma all’ente gestore dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, precisando che la somma è versata una tantum e sarà pari, in sede di prima applicazione della norma, ad un terzo del canone di concessione.
Emendamento 8.96 del Relatore e subemendamento 0.8.96.7 a firma di parlamentari
Il testo prevede, in particolare, una serie di modifiche alla disciplina in materia di aree protette di cui alla L.394/91. Vengono, quindi, dettati i criteri per individuare i parchi naturali nazionali, i parchi naturali regionali, le aree marine protette e le riserve naturali marine.
Viene previsto, tra l’altro, che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla L. 394 suddetta è attribuita agli enti parco. Gli enti parco provvedono con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all’art. 13 della L. 394/1991, sia sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura disciplinata nel testo.
Viene disposto, altresì, che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell’articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs 104/2010.
Viene, inoltre, dettata una delega la Governo per l’introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici, con una serie di criteri ridettivi tra cui: la previsione che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni eco-sistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche.
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.