In relazione all’iter di conversione del DL 8/2017 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017″ (DDL 4286/C, Relatrice l’On. Chiara Braga del Gruppo parlamentare PD), all’esame, in sede referente, in prima lettura, della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, l’Associazione, facendo seguito all’audizione svolta il 27 febbraio scorso (si veda notizia del 28 febbraio), ha evidenziato alcune specifiche proposte sul testo.
Si tratta in particolare delle seguenti:
Snellimento procedura richiesta del contributo
Al fine di consentire uno snellimento dei tempi di istruttoria delle pratiche che possa facilitare l’accesso ai contributi da parte dei beneficiari, viene proposta una procedura alternativa per la richiesta del contributo a quella dettata dall’art.12, comma1 del DL 189/2016, convertito dalla L.229/2016, consistente nella suddivisione dell’istruttoria delle domande in due fasi, facenti parte della stessa procedura, in base alle quali i beneficiari possono inviare, in prima battuta, la documentazione necessaria alla determinazione del livello operativo e del possibile contributo concedibile sulla base dello stato di fatto, e, in un secondo momento, il progetto (calibrato sul livello operativo già approvato), il computo metrico e la selezione dell’impresa affidataria.
Ciò consentirebbe di accelerare i tempi di presentazione delle domande, dal momento che preliminarmente si potrà individuare il livello operativo e il nesso di causalità e successivamente, ad avvenuta chiarezza dei presupposti tecnici ed economici, si potrà procedere alla elaborazione completa del progetto e alla selezione dell’impresa affidataria.
Edilizia scolastica
In relazione alla norma del testo in cui si prevede l’affidamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica attraverso procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara con invito rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori o, in mancanza di un numero sufficiente, ad almeno cinque operatori presenti nelle white list prefettizie e che abbiano presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe, è stata rilevata la necessità di una diversa formulazione della disposizione al fine di consentire al maggior numero di imprese di partecipare alle procedure di affidamento.
Al momento, infatti, nonostante l’importante lavoro della Struttura di Missione presso il Ministero dell’Interno, sono ancora molte le imprese in attesa dell’iscrizione all’Anagrafe imprese e la possibilità di iscriversi alle liste prefettizie riguarda solo le imprese che operano in una delle attività a rischio di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 190/2012.
La modifica proposta è volta ad esplicitare, in maniera inequivocabile, che gli inviti a partecipare alla procedura negoziata siano rivolti alle imprese che hanno trasmesso istanza di iscrizione all’Anagrafe. Tale soluzione appare, tra l’altro, in linea con quanto previsto dallo stesso decreto che permette la partecipazione agli affidamenti per gli interventi di ricostruzione pubblica agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe.
Anagrafe antimafia degli esecutori
La proposta è volta ad estendere alla ricostruzione privata quanto previsto dal testo per la ricostruzione pubblica, ovvero consentire la partecipazione agli affidamenti degli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori, al fine di scongiurare il rischio che l’Anagrafe possa determinare un rallentamento del processo di ricostruzione dovuto al gran numero di operatori sui quali effettuare i controlli antimafia.
Con la modifica viene, altresì, precisato che al momento dell’espletamento della procedura concorrenziale per la selezione dell’impresa esecutrice dei lavori per la ricostruzione privata di cui al DL 189/2016, sugli eventi sismici del 2016 qualora l’impresa non risulti iscritta all’Anagrafe, decorreranno i termini per il rilascio delle informazioni di cui all’articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 (Codice leggi antimafia).
Decorsi tali termini, quindi, il committente sarà legittimato a procedere alla sottoscrizione del contratto, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione all’Anagrafe.
Rapporto imprese direttore lavori
Viene proposta una riformulazione della norma prevista nel DL 189/2016 in cui si dispone che il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa, per evitare conflitti d’interesse.
Nello specifico, al fine di garantire il corretto esercizio delle diverse responsabilità relative alla progettazione, esecuzione e controllo dell’intervento, senza correre il rischio di penalizzare, in contesti territorialmente circoscritti come quelli colpiti dal terremoto del Centro Italia, le imprese locali, viene proposto che la nomina del direttore dei lavori avvenga dopo l’espletamento del confronto concorrenziale previsto per la scelta dell’impresa esecutrice.
Viene, inoltre, specificato il grado di parentela o affinità dal quale possano emergere presunzioni di conflitto di interesse tra le parti.
-Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione
Viene evidenziata la necessità di confermare in capo al Commissario Straordinario l’approvazione del piano di gestione di rifiuti, come previsto dal DL 189/2016 prima delle modifiche apportate dal decreto legge in corso di conversione. Le esperienze degli anni passati, sia a seguito del sisma dell’Aquila nel 2009 che di quello che ha interessato il territorio dell’Emilia Romagna nel 2012, hanno infatti dimostrato l’importanza di una gestione unitaria in questo settore, al fine di evitare ulteriori rallentamenti al processo di rimozione e sgombero dei rifiuti e quindi all’avvio della successiva fase di ricostruzione.
Viene, altresì, sottolineata l’opportunità di introdurre alcune semplificazioni per la gestione dei rifiuti derivanti dai crolli degli edifici a seguito degli eventi sismici, ed in particolare, di attribuire ai Comuni indicati negli allegati 1 e 2, il potere di individuare entro il 31 maggio 2017 le aree da destinare a deposito dei rifiuti derivanti dai crolli, in attesa del loro successivo trasferimento agli impianti di recupero o di smaltimento. La modifica è volta ad accelerare la fase di individuazione di queste aree in modo da agevolare le operazioni rimozione dei rifiuti e di conseguenza anche l’avvio delle opere di ricostruzione.
Ha, inoltre, rilevato che occorre garantire l’applicazione della procedura ordinaria per l’utilizzo degli impianti mobili, adeguandola alla peculiarità della situazione contingente che si è creata nei territori colpiti dagli eventi sismici.
Le proposte ANCE sono state ampiamente condivise e saranno oggetto di valutazione nel prosieguo dell’iter del provvedimento.