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Fornite dall’Inps le istruzioni operative per la fruizione dell’Incentivo occupazione SUD.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Incentivo occupazione Sud – Istruzioni Inps

8 Marzo 2017
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Si fa seguito alla comunicazione Ance del 17 gennaio scorso per informare che l’Inps, con l’allegata circolare n. 41/2017, ha fornito i chiarimenti operativi in merito all’Incentivo occupazione SUD, istituito nell’ambito del PON “Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione”.

 

Si rammenta che l’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati per le assunzioni, che non scaturiscono da un obbligo di natura legale o contrattuale, di persone disoccupate, effettuate tra il 1° gennaio scorso e il 31 dicembre 2017, anche con rapporto a tempo parziale.

 

La prestazione lavorativa deve svolgersi in una delle Regioni “meno sviluppate”, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, o in una delle Regioni “in transizione” e cioè Abruzzo, Molise e Sardegna.

 

Nel richiamare i requisiti e i principi per la fruizione del beneficio, previsti dai relativi decreti direttoriali n. 367/16, l’Inps evidenzia che il datore di lavoro deve inoltrare la domanda preliminare di ammissione esclusivamente tramite il modulo telematico “B.SUD”, il quale sarà reso disponibile sul sito www.inps.it, con apposito messaggio, entro 15 giorni dall’emanazione della circolare in esame, alla quale si rinvia per un’attenta lettura degli adempimenti.

 

Nel modulo dovranno essere indicati:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.

 

A seguito delle necessarie verifiche effettuate dall’Inps, nel caso in cui l’istanza venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione entro sette giorni di calendario dalla data di accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata; entro dieci giorni di calendario dalla medesima data avrà l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

L’incentivo può essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019, esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili.
 

 

L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Inps costituirà definitiva ammissione al beneficio, che attiene i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nell’importo massimo di 8.060 euro, su base annua, per ogni lavoratore assunto.

 

Si evidenzia, in particolare, che le richieste pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di istanza non saranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

 

Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus – saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

 

Le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno, invece, elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

 

Qualora l’istanza di prenotazione dell’incentivo dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, la stessa rimarrà valida per 30 giorni e sarà automaticamente accolta se, entro tale termine, risulti la disponibilità di risorse utili; in assenza di detta disponibilità, l’istanza perderà definitivamente efficacia e dovrà essere presentata una nuova richiesta.

 

27733-Inps_Circ_41 del 1_03_17.pdfApri
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