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Scadenza istanza al 31 marzo 2017 e circolare 2/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Rottamazione delle cartelle – Si avvicina la scadenza per presentare le istanze

9 Marzo 2017
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C’è tempo fino al 31 marzo 2017 per presentare le istanze ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali, mediante lo specifico modello pubblicato sul portale di Equitalia (www.gruppoequitalia.it).
Chiarite, poi, le modalità applicative della definizione agevolata con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.2/E dell’8 marzo 2017, già annunciata nel Comunicato Stampa della medesima Agenzia.
Come noto, l’art.6 del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (“Decreto fiscale”) permette di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori.
Si tratta dei carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, e delle somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali[1].
In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate[2] con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio.
Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale e previdenziale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.
Si ricorda che le istanze potranno essere presentate entro il prossimo 31 marzo 2017, ma è probabile che tale scadenza possa slittare al 21 aprile 2017, nell’ipotesi in cui venga approvato un emendamento presentato al Disegno di Legge n.4286A/C di conversione, con modificazioni, del D.L. 8/2017 (“D.L. terremoto”).
Le modalità applicative della definizione agevolata delle cartelle sono state chiarite con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/E/2017, che ha illustrato:
–       la tipologia di debiti definibili mediante “rottamazione”
Si tratta dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, ivi compresi quelli per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, il debitore ha ricevuto una comunicazione da Equitalia tramite posta ordinaria, anche senza la vera e propria notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, possono essere definite anche solo alcune delle cartelle a carico del contribuente, senza l’obbligo di accedere alla “rottamazione” per tutti i debiti che lo riguardano;
–       la definizione delle sanzioni
La C.M. 2/E/2017 chiarisce che possono essere definite anche le sole sanzioni, a condizione che queste siano qualificate come amministrativo/tributarie;
–       debiti in corso di contenzioso
Viene, altresì, chiarito, che la definizione agevolata opera anche per i debiti oggetto di procedure giudiziali.
In particolare, con l’istanza di “rottamazione” il debitore si impegna a rinunciare al giudizio, che viene chiuso per cessazione della materia del contendere, sempre a condizione che il debito riguardi l’intera pretesa tributaria e venga pagato entro le tempistiche stabilite nell’ambito della disciplina del “Decreto fiscale”;
–       decadenza dalla “rottamazione”
Si decade dal beneficio della definizione agevolata nell’ipotesi in cui, una volta accolta l’istanza, il contribuente non versa integralmente, o versa in ritardo, quanto dovuto in un’unica soluzione, ovvero una sola delle rate previste dal piano.
In tal caso, gli eventuali pagamenti già avvenuti si considerano come acconti, ed il debito residuo non è più rateizzabile.
Tale regola subisce un’eccezione nell’ipotesi in cui la prima rata non sia stata pagata per intero, e nei termini previsti: in tal caso il debito è ulteriormente rateizzabile.
L’istanza deve essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it, che potrà essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati sul modello stesso.
Per l’accoglimento delle istanze di “rottamazione”, l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31 maggio 2017, data entro la quale verrà comunicato l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze.
Sul punto si rimanda anche ai chiarimenti dell’Inps e dell’Inail[3] in relazione al rilascio del Durc per i soggetti che propongono domanda di ammissione alla definizione agevolata.
Il Documento unico di regolarità contributiva, hanno dichiarato gli Istituti, potrà essere infatti essere rilasciato con esito positivo solo a seguito dell’ammissione alla definizione agevolata e con il pagamento della prima rata.
Risale, però alle ultime ore la notizia dell’ammissione da parte della Commissione Finanze della Camera della risoluzione n. 7-01204, con la quale si impegna il Governo ad assumere iniziative, anche normative, affinché si proceda al rilascio del DURC in via provvisoria anche in attesa della definizione dell’istanza di adesione alla procedura agevolata.
Si rimane, pertanto, in attesa degli sviluppi del caso che saranno prontamente comunicati.
 

 



[1]Cfr. ANCE “Decreto Fiscale: Rottamazione” delle cartelle esattoriali – Modalità operative” – ID n. 26735 del 13 dicembre 2016 e“Decreto Fiscale: Conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta” – ID n.26666 del 6 dicembre 2016.
[2] A tal riguardo, viene previsto che le singole rate dovranno essere versate secondo le scadenze così individuate:
–        nell’anno 2017: nei mesi di luglio (24% del dovuto), settembre (23% del dovuto) e novembre (23% del dovuto);
–        nell’anno 2018: nei mesi di aprile (15% del dovuto) e settembre (15% del dovuto).
[3] Cfr. ANCE “Rottamazione cartelle esattoriali – Inps messaggio n. 824 del 24.02.17” – ID n. 27602 del 27 febbraio e “I chiarimenti dell’Inail sulla rottamazione delle cartelle e il rilascio del Durc “ – ID n. 27670 del 3 marzo 2017.

27746-Scadenza Istanza Rottamaz Cartelle_ALL 1.pdfApri

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Rottamazione delle cartelle - Scadenza istanza al 31 marzo 2017 e Circolare 2/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate

Archivio, Fiscalità e incentivi

Rottamazione delle cartelle – Si avvicina la scadenza per presentare le istanze

9 Marzo 2017
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C’è tempo fino al 31 marzo 2017 per presentare le istanze ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali, mediante lo specifico modello pubblicato sul portale di Equitalia (www.gruppoequitalia.it).
 
Chiarite, poi, le modalità applicative della definizione agevolata con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.2/E dell’8 marzo 2017, già annunciata nel Comunicato Stampa della medesima Agenzia.
 
Come noto, l’art.6 del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (“Decreto fiscale”) permette di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori.
 
Si tratta dei carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, e delle somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali[1].
 
In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate[2] con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio.
 
Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale e previdenziale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.
 
Si ricorda che le istanze potranno essere presentate entro il prossimo 31 marzo 2017, ma è probabile che tale scadenza possa slittare al 21 aprile 2017, nell’ipotesi in cui venga approvato un emendamento presentato al Disegno di Legge n.4286A/C di conversione, con modificazioni, del D.L. 8/2017 (“D.L. terremoto”).
 
Le modalità applicative della definizione agevolata delle cartelle sono state chiarite con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/E/2017, che ha illustrato:
 
–       la tipologia di debiti definibili mediante “rottamazione”
 
Si tratta dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, ivi compresi quelli per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, il debitore ha ricevuto una comunicazione da Equitalia tramite posta ordinaria, anche senza la vera e propria notifica della cartella di pagamento.
 
Inoltre, possono essere definite anche solo alcune delle cartelle a carico del contribuente, senza l’obbligo di accedere alla “rottamazione” per tutti i debiti che lo riguardano;
 
–       la definizione delle sanzioni
 
La C.M. 2/E/2017 chiarisce che possono essere definite anche le sole sanzioni, a condizione che queste siano qualificate come amministrativo/tributarie;
 
–       debiti in corso di contenzioso
 
Viene, altresì, chiarito, che la definizione agevolata opera anche per i debiti oggetto di procedure giudiziali.
 
In particolare, con l’istanza di “rottamazione” il debitore si impegna a rinunciare al giudizio, che viene chiuso per cessazione della materia del contendere, sempre a condizione che il debito riguardi l’intera pretesa tributaria e venga pagato entro le tempistiche stabilite nell’ambito della disciplina del “Decreto fiscale”;
 
–       decadenza dalla “rottamazione”
 
Si decade dal beneficio della definizione agevolata nell’ipotesi in cui, una volta accolta l’istanza, il contribuente non versa integralmente, o versa in ritardo, quanto dovuto in un’unica soluzione, ovvero una sola delle rate previste dal piano.
 
In tal caso, gli eventuali pagamenti già avvenuti si considerano come acconti, ed il debito residuo non è più rateizzabile.
 
Tale regola subisce un’eccezione nell’ipotesi in cui la prima rata non sia stata pagata per intero, e nei termini previsti: in tal caso il debito è ulteriormente rateizzabile.
 
L’istanza deve essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it, che potrà essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati sul modello stesso.
 
Per l’accoglimento delle istanze di “rottamazione”, l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31 maggio 2017, data entro la quale verrà comunicato l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze.
 
Sul punto, si rimanda anche ai chiarimenti dell’Inps e dell’Inail[3] in relazione al rilascio del Durc per i soggetti che propongono domanda di ammissione alla definizione agevolata.
 
Il Documento unico di regolarità contributiva, hanno dichiarato gli Istituti, potrà essere, infatti, rilasciato con esito positivo solo a seguito dell’ammissione alla definizione agevolata e con il pagamento della prima rata.
 
Risale però alle ultime ore, la notizia dell’ammissione da parte della Commissione Finanze della Camera della risoluzione n. 7-01204, con la quale il Governo si impegna ad assumere iniziative, anche normative, affinché si proceda al rilascio del DURC in via provvisoria in attesa della definizione dell’istanza di adesione alla procedura agevolata.
 
Si rimane, pertanto, in attesa degli sviluppi del caso che saranno prontamente comunicati.

 


[1]Cfr. ANCE “Decreto Fiscale: Rottamazione” delle cartelle esattoriali – Modalità operative” – ID n. 26735 del 13 dicembre 2016 e“Decreto Fiscale: Conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta” – ID n.26666 del 6 dicembre 2016.
[2] A tal riguardo, viene previsto che le singole rate dovranno essere versate secondo le scadenze così individuate:
–       nell’anno 2017: nei mesi di luglio (24% del dovuto), settembre (23% del dovuto) e novembre (23% del dovuto);
–       nell’anno 2018: nei mesi di aprile (15% del dovuto) e settembre (15% del dovuto).
[3] Cfr. ANCE “Rottamazione cartelle esattoriali – Inps messaggio n. 824 del 24.02.17” – ID n. 27602 del 27 febbraio e “I chiarimenti dell’Inail sulla rottamazione delle cartelle e il rilascio del Durc “ – ID n. 27670 del 3 marzo 2017.

27745-Circolare Agenzia Entrate n.2-E dell’8 marzo 2017.pdfApri

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