Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il Dpr 31/2017 che disciplina la procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e per la prima volta individua le tipologie di opere irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, escluse dalla necessità di autorizzazione (
vedi News ANCE Autorizzazione paesaggistica: al via la semplificazione).
Il Ministero dei beni culturali ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet
www.beniculturali.it la Nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio legislativo (allegata alla Circolare n. 15/2017), con la quale vengono forniti chiarimenti sulla normativa applicabile ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica pendenti alla data di entrata in vigore del Dpr 31 e cioè al 6 aprile 2017.
A. Interventi ed opere esclusi dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’Allegato A
Le istanze pendenti alla data del 6 aprile 2017, finalizzate ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi ora inclusi nell’allegato A dovranno essere archiviate dall’amministrazione procedente (Regione o comune delegato), previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza;
B. Procedimenti ordinari di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004) e sottoposti in base al nuovo regolamento a procedura semplificata
In questi casi occorre effettuare una distinzione fra:
1) procedure pendenti che hanno superato i 60 giorni o nell’ambito delle quali è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004;
2) procedure pendenti nell’ambito delle quali l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004;
3) procedure pendenti nell’ambito delle quali l’istruttoria non si è ancora conclusa o nelle quali l’amministrazione procedente non ha ancora trasmesso alla Soprintendenza la proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso applicando le previsioni semplificate del Dpr 31/2017, purché siano rispettati i termini da esso previsti (20 gg anziché 30 a disposizione della Regione/Comune e 20 gg anziché 25 a disposizione della Soprintendenza).
C. Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
L’Ufficio legislativo del Mibac ritiene applicabile la nuova procedura nei casi in cui sia per l’amministrazione procedente, che per la Soprintendenza, vengano rispettati interamente i nuovi termini del Dpr 31/2017 (vedi sopra B.3). Se i termini a disposizione degli enti locali e della Soprintendenza sono parzialmente decorsi si applica il Dpr 139/2010.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul Dpr 31/2017 viene infine allegata alla Nota la relazione illustrativa del Mibac che ha accompagnato il provvedimento nel suo iter di approvazione.
In allegato la Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali 11688 del 11/04/2017
28347-Nota dell’Ufficio Legislativo-imported-67358.pdfApri