In relazione alla disciplina sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’Inps ha pubblicato sul proprio portale informatico gli allegati messaggi nn. 1548/17 e 1640/17.
Con la prima nota l’Istituto, nel fornire la nuova tabella dei codici evento Cigo classificati come eventi oggettivamente non evitabili, ha chiarito che rientrano in tale causale anche la mancanza di energia elettrica (non previamente programmata), il guasto ai macchinari (non imputabilità all’azienda e/o ai lavoratori e con regolare manutenzione) e il sisma.
Con il secondo messaggio sono state, altresì, fornite indicazioni alle aziende per la regolarizzazione del versamento del contributo addizionale in relazione ai trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs. n.148/15, per i periodi precedenti il mese di marzo 2017.
A tal riguardo, le aziende sono tenute ad effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al mese di marzo 2017, attraverso i codici E501, E600 per le autorizzazioni rilasciate con sistema ticket o E301, E399 per le autorizzazioni rilasciate con sistema di Cig Aggregata.
Le aziende cessate in data antecedente al 19 gennaio 2017, ossia alla data di pubblicazione della circolare Inps n. 9/17, sono tenute all’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività e ad effettuare il versamento del contributo, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 18 aprile 2017.
La nota conclude ricordando che anche le imprese che hanno trasmesso le denunce Uniemens utilizzando i c.d. codici impropri per il pagamento del contributo addizionale e versato il medesimo in misura inferiore a quella dovuta, sono tenute ad integrare la differenza nella denuncia del mese di marzo 2017, pena l’assoggettamento all’ordinario regime sanzionatorio.
28257-Messaggio Inps n. 1640 del 13-04-2017.pdfApri
28257-Messaggio Inps n. 1548 del 07-04-2017.pdfApri