L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla fruizione del congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente.
Si fa seguito alla comunicazione del 3 marzo scorso sulla materia per segnalare che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 1581/2017, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla fruizione del congedo facoltativo nell’anno 2017.
L’Istituto ha infatti precisato che l’indicazione riportata nel precedente messaggio n. 828/17, inerente l’impossibilità di fruire nel 2017 del congedo facoltativo e della relativa indennità poiché non prorogato dalla legge di stabilità 2017, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno stesso, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nel 2016, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 205, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può quindi essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento, verificatisi nell’anno 2016.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.