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All’attenzione delle Camere, per il parere del Governo, tre D.Lgs attuativi della L. 106/2016 recanti: il Codice del Terzo settore, la revisione della disciplina in materia di impresa sociale ed il completamento della riforma del 5x1000.

Archivio, Governo e Parlamento

Decreti legislativi all’attenzione del Parlamento: iter e contenuti

30 Maggio 2017
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Tra gli ultimi atti del Governo pervenuti all’esame del Parlamento si evidenziano, in particolare, i seguenti:
 
ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
 
Atto e iter
Contenuti
 
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore
Atto 417
 
Assegnato alle Commissioni Affari sociali della Camera dei Deputati ed alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 21 giugno p.v.
 
Relatori:
On. Lenzi (PD)
Sen. Parente (PD)
Il provvedimento, in attuazione degli artt. 1, commi 2, lettera b), 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9, della L. 106/2016 (“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”), reca il Codice con cui si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.
 
Il Codice prevede tra l’altro:
-la definizione di enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
-l’individuazione puntuale delle attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale tra cui rientrano:
·         educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2008;
·         servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
·         interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
·         cooperazione allo sviluppo;
·         servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art.2, c.4, del decreto legislativo di cui all’art. l, c.2, lett. c), della L. 106/2016 (impresa sociale);
·         alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella G. U. n. 146 del 24 giugno 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
·         riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
-la semplificazione della procedura di acquisto della personalità giuridica;
-l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, nonché del Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti;
-la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo regime tributario di vantaggio;
– l’estensione a tutti gli enti del terzo settore (escluse le imprese sociali) dei benefici già previsti dall’art. 32 della L. 383/2000 commi l e 5, consentendo, tra l’altro, di accedere alle forme di agevolazione e alle facilitazioni previste per i privati in caso di costruzione
o manutenzione conservativa e straordinaria, di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza, delle strutture e degli edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale
Atto 418
 
Assegnato alle Commissioni Affari sociali della Camera dei Deputati ed alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 21 giugno p.v.
 
 
Relatori:
On. Beni (PD)
Sen. Collina (PD)
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 1, commi 2, lettera c), 3 e 5, 2 e 6, della L. 106/2016 (“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”), prevede la revisione della disciplina dell’impresa sociale.
 
In particolare, viene previsto:
-che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività;
–una ridefinizione ed un ampliamento, rispetto alla vigente disciplina, delle attività di interesse generale da esercitarsi affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale. Tra queste vi rientrano: educazione, istruzione e formazione professionale; i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la cooperazione allo sviluppo; alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi e di accoglienza umanitaria di stranieri; il microcredito;servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle personesvantaggiate o con disabilità o beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora indigenti;
–che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che si costituiscano impresa sociale per le attività di alloggio sociale o altra attività residenziale temporanea, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e di accoglienza umanitaria di stranieri, possono iscriversi all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
– misure di sostegno, anche fiscale, ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio nonchè incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali.
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Atto 419
 
Assegnato alle Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 21 giugno p.v.
 
Relatori:
da nominare
 
 
Il provvedimento, in attuazione degli artt. 1 e 9, comma 1, lettere c) e d) della L. 106/2016 (“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”), detta norme per il completamento della riforma strutturale
dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
In particolare, viene previsto:
-l’ampliamento della platea dei destinatari del beneficio con l’estensione a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale;
–l’obbligo per i soggetti beneficiari di redigere e trasmettere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità nonché di pubblicare, sul proprio sito web, gli importi percepiti ed il relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito;
–l’obbligo per le amministrazioni erogatrici di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.
 
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