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L`Associazione è tornata ad evidenziare, nelle sedi competenti, le proprie proposte in tema di: rimborso dei crediti IVA, incentivi all’acquisto di case antisismiche, responsabilità solidale negli appalti, APE sociale e CIGO.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 50/2017 “Manovrina”: le proposte ANCE alla Camera dei Deputati

17 Maggio 2017
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In relazione all`iter del disegno di legge di conversione decreto legge 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (DDL 4444/C, Relatore On. Mauro Guerra del Gruppo parlamentare PD) – all`attenzione, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, l`Associazione – oltre al documento di posizione già inoltrato in Commissione (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 3 maggio u.s.) – è tornata ad evidenziare, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sul provvedimento d`urgenza relative, tra l’altro, a:
 
– Rimborso dei crediti IVA
Con riferimento alla norma del testo che proroga ed amplia l’ambito applicativo dello “split payment”, viene proposto di adottare un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale, che consenta l’istanza di rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, le cui modalità operative e termini di presentazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Al riguardo, occorre considerare che la vigenza temporanea dello “split” era giustificata dall’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., elemento già di per sé sufficiente a contrastare l’evasione IVA. Con l’entrata in vigore della norma, invece, l’Iva non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale e questo comporterà – per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici – un incremento esponenziale del credito IVA. Per tali ragioni, è quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.
 
– Incentivi all’acquisto di case antisismiche
Con riferimento alla norma di cui all’art. 16 del DL 63/2013, convertito dalla L 90/2013, che prevede la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, viene evidenziata la necessità di estendere tale incentivo agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. Con tale proposta viene riconosciuta agli acquirenti delle singole unità immobiliari una detrazione pari all’85% del prezzo di vendita o, in alternativa, la facoltà di optare per la cessione del credito di imposta alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.
Questo nella considerazione che la leva fiscale rappresenta uno strumento estremamente efficace per il sostegno e la promozione dei processi di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree urbane, soprattutto in considerazione degli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio.
 
–Responsabilità solidale negli appalti
Viene evidenziata la necessità di modificare l’art. 29 del Dlgs 276/2003, in primo luogo, riducendo quantomeno ad un anno (rispetto ai due anni attualmente previsti) dalla fine dei lavori oggetto dell’appalto o del subappalto (come, tra l’altro, originariamente previsto prima della riforma del 2006) il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore. La responsabilità solidale, infatti, rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta “diligenza”. La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, soprattutto per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, può facilmente sfuggire, alla sfera di controllo del committente appaltatore che non può far leva, ad oggi su alcun meccanismo di esimente.
Viene, inoltre, proposto di prevedere una norma che liberi dagli effetti gravosi della responsabilità solidale chi ha diligentemente adempiuto in luogo del coobbligato inadempiente. Nel caso, infatti, in cui il committente/appaltatore paghi i lavoratori impiegati nell’appalto e gli Istituti, mediante il versamento delle retribuzioni e/o dei contributi non versati dal diretto datore di lavoro, con riferimento al periodo di esecuzione del contratto, deve essere sancita, in alternativa all’azione di regresso, la facoltà di compensare tali somme con il valore dei debiti contrattuali esistenti (fatture) nei confronti di tutti i coobbligati inadempienti. Diversamente, il coobbligato vedrebbe duplicarsi il suo onere: oltre a dover rispondere in solido in luogo del proprio coobbligato inadempiente dovrebbe anche far fronte al pagamento del debito contrattuale sotteso al contratto di appalto e/o subappalto.
Tale compensazione dovrebbe essere fatta valere anche in sede di eventuale fallimento del coobbligato, laddove il curatore fallimentare richiedesse il pagamento dei debiti contrattuali al committente/appaltatore che abbia adempiuto ai propri obblighi di responsabile in solido, in accordo con l’orientamento della Corte di Cassazione che in tema di procedure fallimentari ha ribadito il prioritario interesse di tutelare i crediti dei lavoratori rispetto a quelli della massa fallimentare.
Infine, fermo restando quanto previsto dalla normativa fallimentare tra crediti e debiti nei rapporti diretti col fallito, è necessario chiarire espressamente che il meccanismo previsto dall’art. 1243 del C.C. opera pure nei rapporti tra committente (o appaltatore) ed eventuali successivi subappaltatori, anche quando vi sia l’interposizione di un terzo soggetto nella catena degli appalti e subappalti.
 
-Ape sociale
Viene sottolineata l’opportunità di intervenire sulla norma introdotta all’art. 1, c. 179, lett. d) della L. 232/2016  (legge di bilancio 2017) in materia di Ape sociale. Tale disposizione prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, il riconoscimento di un’indennità per determinate categorie di lavoratori che, al momento della decorrenza dell’indennità, svolgono almeno da 6 anni, in via continuativa, attività lavorative il cui impegno rende “particolarmente difficoltoso e rischioso” il loro svolgimento continuativo e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, tra cui gli operai delle imprese edili.
Al riguardo, viene rilevato che il settore dell’edilizia rispetto alle altre categorie produttive, si contraddistingue, ai fini di una valutazione in merito alle attività usuranti, per essere caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose e ad elevata rischiosità che accompagnano tutto l’arco del periodo di vita lavorativo dell’operaio con conseguenti eventi infortunistici che, seppur in costante diminuzione nel corso degli ultimi anni, continuano a inserire tale settore nel novero di quelli più a rischio.Inoltre, nella vita lavorativa di un operaio, sottoposto ad un’attività tra le più usuranti dal punto di vista fisico, si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi. Ciò non consente, dunque, un agevole raggiungimento degli anni previsti dalle attuali disposizioni, anche in virtù della discontinuità lavorativa tipica del settore delle costruzioni.
Appare, quindi, necessario per il settore dell’edilizia, ridurre la durata minima della contribuzione per accedere al nuovo istituto da 36 anni a 30 anni, stante la permanente esposizione degli operai edili ad attività lavorative discontinue.
 
-Cigo
Viene rilevata l’importanza di modificare la normativa CIGO di cui all’art. 12, c.4, del DLgs. n. 148/2015, al fine di equiparare i criteri di conteggio della Cigo tra i diversi settori produttivi, prevedendo, in particolare, che, come avviene per le imprese dell’industria in genere, gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ossia gli eventi meteo in edilizia, non siano computati nel calcolo delle 52 settimane nel biennio (limite massimo di utilizzo della Cigo in un biennio). Tale soluzione peraltro giustificherebbe il versamento alla Gestione Cig edile, istituita dall’Inps, di un’aliquota contributiva di finanziamento, attualmente pari al 4,70%, ben più alta rispetto agli altri settori produttivi dell’industria in genere, per i quali le aliquote sono pari all’1,70% e al 2%.
La modifica proposta, nello specifico, è volta ad eliminare le criticità emerse a seguito della pubblicazione della circolare Inps del 1° agosto 2016, n. 139 che, ai fini di imputare la Cigo per evento meteo al cantiere,  ha stabilito i requisiti che quest’ultimo deve possedere per essere qualificato unità produttiva autonoma, ovvero: essere in esecuzione di un contratto di appalto che abbia ad oggetto  lavori  con una durata minima di almeno un mese. Tale orientamento appare restrittivo ed in contrasto con l’interpretazione che lo stesso Inps ha sempre fornito rispetto alle causali riconducibili alle intemperie stagionali che sono, per l’appunto, una delle principali cause di sospensione o riduzione di attività nel settore edile e comunque sempre con una portata e/o efficacia locale.
 

Le proposte dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.

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