Prime anticipazioni dalla So.Se. sulle caratteristiche dei nuovi indici sintetici di affidabilità (cd. ISA), i nuovi strumenti di compliance fiscale che sostituiranno, progressivamente dal periodo di imposta 2017, gli studi di settore.
L’anteprima si è tenuta ieri presso gli uffici della So.Se. SpA, durante la quale è stata illustrata la struttura generale e le principali caratteristiche degli ISA, introdotti dal l’art.7-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016, e recentemente integrati in sede di conversione del D.L. 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”)[1].
In particolare, il programma di introduzione prevede il graduale passaggio (entro il periodo d’imposta 2018) dagli attuali 183 studi di settore ai futuri a 150 ISA, con l’approvazione di una prima tranche di 70 ISA per il periodo d’imposta 2017.
Come è accaduto finora per gli Studi di Settore, anche i nuovi ISA saranno articolati e differenziati in funzione dello specifico settore produttivo in cui il contribuente opera e terranno conto delle peculiarità di svolgimento dell’attività produttiva, anche a livello territoriale.
Nello specifico, per quanto riguarda lo studio di settore delle costruzioni WG69U[2], questo sarà interessato dal processo di sostituzione solo a partire dal 2018.
La So.Se. ha ribadito che l’implementazione degli ISA consentirà di abbandonare l’utilizzo degli studi, quali strumento d’accertamento presuntivo, per passare a veri e propri strumenti di misurazione dell’affidabilità del contribuente, con finalità del tutto diverse da quelle in base alle quali si utilizzano oggi gli studi di settore.
I nuovi indicatori verranno distinti tra “indicatori elementari di affidabilità” ed “indicatori elementari di anomalia” (questi ultimi, oltre a segnalare al contribuente situazioni potenzialmente patologiche, potrebbero comunque essere utilizzati per selezionare soggetti da accertare).
La costruzione statistica di ogni singolo ISA, curata dalla So.Se., si basa su i cd. “big data”, flussi informativi derivanti da più banche dati, e, nello specifico, non solo di natura fiscale, relativi ad un “panel data” per 8 periodi d’imposta (2008-2015).
A differenza di quanto previsto per gli attuali studi di settore, ad ogni ISA corrisponderà un’unica funzione di regressione (quindi, non più una funzione per ogni cluster di riferimento del singolo studio di settore) ed, ulteriormente, rispetto alla classificazione dei contribuenti coinvolti per settori produttivi, si passerà dalla distinzione in cluster alla ripartizione in modelli di business, ovverosia a strutture organizzative “tipo”.
Si ricorda, inoltre, che, in base alle indicazioni del MEF, il livello di affidabilità sarà influenzato dai seguenti indicatori (il cui peso sarà differenziato a seconda di alcuni fattori legati all’attività esercitata, primo fra tutti il settore produttivo d’appartenenza):
– valore aggiunto per addetto,
– reddito per addetto,
– ricavi per addetto,
– costi residuali di gestione sui ricavi,
– durata delle scorte,
– costo del venduto per addetto,
– valore dei beni strumentali per addetto.
I nuovi ISA, infatti, forniranno, su scala da 1 a 10, il grado di affidabilità di ogni contribuente al fine di accedere al regime di premialità fiscale. A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA, verranno riconosciuti i seguenti benefìci fiscali:
– esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui ai fini IVA ed a 20.000 euro ai fini IRES ed IRAP;
– esonero dal visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
– esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative ;
– esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, ai fini delle imposte sui redditi ed IVA (ai sensi degli artt.39, co.1, lett. d, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e 54, co.2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972);
– anticipazione di almeno un anno (con graduazione in funzione del livello di affidabilità) dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini del reddito d’impresa ed IVA (ai sensi degli artt.43, co.1, del D.P.R. 600/1973, e 57, co.1, del D.P.R. 633/1972);
– esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art.38 del D.P.R. 600/1973).
Mediante Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei suddetti benefìci premiali.
In ogni caso, l’accesso ai benefìci potrà essere differenziato a seconda del tipo di attività svolta dal contribuente e sarà oggetto del confronto fra associazioni di categoria rappresentative del settore produttivo di riferimento e l’Amministrazione finanziaria.
Per completezza, si ricorda, altresì, che, con l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017, entreranno in vigore ulteriori disposizioni, alcune delle quali già applicabili in vigenza della disciplina degli Studi di Settore, quali:
- l’individuazione di cause di esclusione dagli ISA per i periodi d’imposta nei quali il contribuente:
– ha iniziato o cessato l’attività, ovvero si trova in condizioni di non normale svolgimento di attività;
– presenta ricavi di ammontare superiore a quello stabilito dal relativo D.M. di approvazione degli ISA, per settore di attività;
- l’adozione di una “Commissione di esperti” (con funzioni analoghe all’organo già operativo per gli Studi di Settore, del quale l’ANCE fa parte);
- la possibilità di integrazione delle dichiarazioni fiscali con ulteriori componenti positivi di reddito, che incidono sulla determinazione della base imponibile, utili a migliorare l’affidabilità fiscale del contribuente, anche in termini di accesso al regime premiale;
- l’applicazione di sanzioni in caso di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione degli ISA.
Gli ISA verranno individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale verranno applicati (in sostanza, per il 2017, entro il 31 dicembre p.v.). Gli stessi verranno revisionati ogni due anni dalla loro prima applicazione, o dall’ultima revisione.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, saranno individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA. Per il 2017, quest’ultimo Provvedimento dovrà essere emanato entro novanta giorni dall‘entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017.
A breve, infine, tali indici verranno ufficialmente presentati dalla So.Se. in 4 riunioni rivolte alle associazioni di categorie, che verranno convocate per macro settori. Successivamente, verranno fissati specifici incontri per singolo settore, che coinvolgeranno le associazioni di riferimento.