Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 giugno 2017, n. 33, ha, tra l’altro, approvato i seguenti provvedimenti:
– in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33).
Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro.
Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Il ReI sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.
Il decreto istituisce inoltre la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo. E’ una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento nelle decisioni programmatiche del terzo settore, delle parti sociali e degli altri stakeholder. La Rete si articola in tavoli regionali e territoriali e ha l’obiettivo di rendere più omogeneo il sistema superando le attuali sperequazioni territoriali.
– un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
Il provvedimento mira, tra l’altro, a incentivare, anche con significative risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, nonché una serie di misure di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.
In particolare le ZES saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’ Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al sud. In particolare, oltre agli investimenti delle PMI, saranno eleggibili per il credito d’imposta investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensioni sufficienti ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno. Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro governance.
Il decreto prevede, inoltre, strumenti di velocizzazione degli investimenti pubblici e privati, la semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, accelerando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali. Con una specifica misura di valorizzazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo si rende invece possibile l’utilizzo di questa forma di gestione dell’attuazione degli interventi di notevole complessità nei programmi operativi, finanziati con risorse nazionali e comunitarie, che ha dato buoni frutti nelle esperienze già attive.
– in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Sul decreto, dopo l’esame preliminare, è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
– in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/04/2014, modifica l’attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di “Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)”, al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.
Allo stato attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell’iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il decreto risponde quindi, tra l’altro, all’esigenza di superare tale frammentazione.
– in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 sulle condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.
Sempre a questo scopo, s’istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).
Il Consiglio ha, inoltre, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato di non impugnare le seguenti:
Legge Regione Liguria n. 6 del 06/04/2017, recante “Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e Modifiche alla l.r. 30 dicembre 1998 n.38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”;
Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 del 12/04/2017, recante “Disposizioni per il sostegno all’occupabilità dei giovani – Attiva-Giovani -, per il sostegno all’assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione”;
Legge Regione Toscana n. 18 del 05/04/2017, recante “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”.
Il Consiglio dei Ministri ha, infine, deliberato la costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Umbria avverso il silenzio serbato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, dall’Agenzia per la coesione territoriale, dal Dipartimento per le politiche di coesione e dal Ministero dell’economia e delle finanze sull’istanza trasmessa dalla Regione stessa con nota 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, per l’esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2017, in relazione all’istanza di reintegro delle risorse del Piano Azione e Coesione.