Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 luglio 2017, n. 39,ha, tra l’altro, approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti:
– DPR recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente riordino degli Istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
– DPR recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente riordino degli Istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
I due regolamenti, da adottarsi mediante altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, integrano, in continuità con gli ordinamenti vigenti, alcune norme in materia di istruzione tecnica e professionale. È invece in corso di predisposizione il nuovo regolamento per l’istruzione professionale che darà attuazione alla riforma prevista dal decreto legislativo 61 del 2017;
– DPR concernente la “Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed i coefficienti di riparto degli fabbisogni stessi per le funzioni fondamentali dell’istruzione, del territorio, dell’ambiente, dei trasporti, nonché per altre funzioni generali delle province e delle città metropolitane”. Il decreto è adottato a norma del decreto legislativo n.216 del 2010 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, città metropolitane e province) che al fine di assicurare il superamento graduale e definitivo della spesa storica, prevede che il Governo determini tali fabbisogni per rapportare, progressivamente nella fase transitoria e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.
Il Consiglio ha, inoltre, deliberato il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2018 alla città di Palermo.
Ha, infine, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato la non impugnativa delle seguenti:
– legge della Regione Campania n. 12 del 22/05/2017, recante “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
– legge della Regione Toscana n. 22 del 16/05/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38. (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)”;
– legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del 24/05/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza”;
– legge della Regione Lombardia n. 16 del 26/05/2017, recante “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)”;
– legge della Regione Puglia n. 16 del 29/05/2017, recante “Modifica all’articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2016) e abrogazione della legge regionale 11 giugno 2012, n. 16 (Collegio dei sindaci dell’Istituto case popolari)”;
– legge della Regione Basilicata n. 9 del 29/05/2017, recante “Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sul rilascio dell’autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue”.