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La Corte di Cassazione con due sentenze fornisce alcuni importanti chiarimenti sull’attività di recupero dei rifiuti e sul concetto di deposito temporaneo

Archivio, Edilizia e territorio

Gestione di rifiuti: alcuni chiarimenti dalla Cassazione

25 Luglio 2017
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Il recupero dei materiali da demolizione e costruzione costituisce un’attività di gestione dei rifiuti e quindi deve essere autorizzata: è quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 33066 del 7 luglio 2017.  
In particolare i giudici hanno chiarito che l’utilizzo di materiali da demolizione e costruzione per riempire un terrapieno, in assenza della prescritta autorizzazione, integra il reato di gestione illecita dei rifiuti, sanzionata ai sensi dell’art. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Né rileva, ad avviso della Corte, il fatto che nel caso in esame non ci fosse stata alcuna “trasformazione del rifiuto nel corso di apposito processo”, essendo sufficiente “il suo mero utilizzo con modalità del tutto differenti da quelle con cui il materiale viene impiegato prima di trasformarsi in rifiuto” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-358 del 7 marzo 2013).
Pertanto il recupero di tali materiali deve essere oggetto di una apposita autorizzazione rilasciata secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ovvero in via semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto stesso.
Con la successiva sentenza n. 34545 del 14 luglio 2017, la Corte ha richiamato l’attenzione sul luogo adibito al recupero dei rifiuti che – come sottolineato dai giudici – deve sempre corrispondere a quello appositamente individuato nell’autorizzazione, non rilevando in alcun modo il fatto che si trovi o meno nello stesso Comune.
Nella sentenza poi è stato analizzato anche l’istituto del deposito temporaneo di cui all’art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare ne sono stati evidenziati i seguenti requisiti:
–         deve essere realizzato nello stesso luogo in cui i rifiuti sono prodotti (Sez. 3, n. 38676/2014; n. 17184/2015);
–         i rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee e non accatastati alla rinfusa (Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010);
–         l’onere della prova in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti imposti dall’art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006 grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione del fatto che si tratta di una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario del deposito dei rifiuti (Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014). 
Con l’occasione i giudici si sono soffermati, anche, sul concetto di “collegamento funzionale”, utilizzato nella prassi per legittimare la realizzazione di un deposito temporaneo di rifiuti in una area diversa dal luogo di produzione. Sul punto i giudici hanno chiarito che per integrare tale nozione è necessario che vi sia “dal punto di vista spaziale la contiguità dell’area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti”.
 
In allegato le sentenze della Corte di Cassazione n. 33066 del 7 luglio 2017 e n. 34545 del 14 luglio 2017

29429-Corte di Cass. Pen. se. III n 34545 del 14_07_2017.pdfApri

29429-cassazione sentenza 33066_2017.pdfApri
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