L'Inail con apposita circolare torna a dare istruzioni operative circa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito degli eventi sismici del 2016 e degli inizi del 2017, fornendo la relativa modulistica.
Con l’allegata circolare n. 24 del 3 luglio scorso, l’Inail torna a dare istruzioni circa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito degli eventi sismici dello scorso 2016 e del gennaio 2017 e sulla base dei provvedimenti normativi sino ad ora emanati.
Si ricorda, infatti, che la L. n. 45/2017, di conversione del D.L. n. 8/2017, ha esteso l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma con l’allegato 2bis, prevendendo poi, all’art. 18-undecies, che il riferimento agli allegati 1 e 2 (pubblicati nel corso del 2016) ovunque contenuto nel D.L. n. 189/2016 e nelle ordinanze commissariali si intenda esteso anche al suddetto allegato 2bis. Pertanto, anche la previsione relativa alla sospensione dei termini per gli adempimenti dei contributi e dei premi assicurativi (art. 48, comma 13 del D.L. n. 189/2016) deve intendersi automaticamente estesa anche ai Comuni di cui all’allegato 2bis.
L’Istituto ha quindi fornito istruzioni operative per usufruire della sospensione e della eventuale rateazione dei pagamenti, utilizzando i relativi moduli allegati. Per i pagamenti rateizzati debitamente autorizzati, la prima rata dovrà essere versata entro il 16 ottobre 2017 e i successivi pagamenti entro il 16 di ogni mese seguente.
Alla ripresa, poi, del regolare svolgersi dei versamenti, le imprese dovranno indicare nel modello F24 i numeri di riferimento riportati nella circolare Inail, correlati ai codici di sospensione che le singole sedi Inail dovranno inserire sulle Pat interessate e differenziati in base alle modalità di recupero dei premi sospesi.
In un apposito paragrafo della circolare, “Durc on line ulteriori indicazioni”, l’Inail riprende poi alcuni aspetti riguardanti il Durc, ricordando che gli uffici speciali per la ricostruzione, dopo aver ricevuto le apposite abilitazioni, possono richiedere un Durc on line, con riferimento ai lavori eseguiti nel cratere (singolo cantiere) e al periodo di esecuzione degli stessi (cfr. messaggio Inps n. 2174 del 25 maggio 2017 e news Ance del 1 Giugno 2017).
Analogamente a quanto già espresso dall’Inps, l’Inail ha ribadito che le imprese coinvolte nella ricostruzione dovranno presentare, per ogni cantiere, una denuncia telematica di apertura di una nuova posizione assicurativa, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, ed effettuare alle scadenze predeterminate l’autoliquidazione per ogni Pat. Nel rinviare per ulteriori indicazioni alla circolare in oggetto, si sottolinea che, a tal proposito, l’Inail ha ricordato che il Durc on line emesso per le imprese coinvolte nei lavori del cratere, secondo le modalità previste, ha validità solo con riferimento all’ambito dei procedimenti di competenza degli uffici speciali per la ricostruzione.
La procedura del Durc on line sarà opportunamente adeguata anche per consentire la consultazione dei Durc emessi con tale modalità ai soli uffici richiedenti.
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