Sul contratto di prestazione occasionale l’INL precisa che le sanzioni per violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e dei divieti di utilizzo sono calcolate sul numero delle giornate di utilizzo del lavoro occasionale, a prescindere dal numero dei lavoratori impiegati nella giornata.
Con nota 7427 del 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione delle sanzioni pecuniarie legate alla gestione del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis del DL n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017.
Si tratta delle sanzioni pecuniarie amministrative fissate dal comma 20 dell’art. 54 bis e consistenti “nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”, in particolare:
La nota precisa, a tal riguardo, che il parametro di quantificazione dell’importo della sanzione è il numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al contratto di prestazione occasionale indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata.
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