E’ scaduto il 20 ottobre il termine entro il quale i Comuni dovevano adeguarsi alla modulistica unica sia per l’edilizia che per le attività commerciali come prevista nell’Accordo siglato in Conferenza unificata il 6 luglio 2017.
Si ricorda che, con riguardo all’attività edilizia, con l’Accordo del 6 luglio 2017 sono state apportate delle modifiche alla modulistica relativa al Permesso di costruire.
L’Accordo segue quello siglato il 4 maggio 2017 con il quale , invece, in edilizia erano stati:
– aggiornati i modelli unici della SCIA, della SCIA in alternativa al permesso di costruire (prima DIA) e della CILA che erano stati già approvati tra il 2014/2015;
– introdotti tre nuovi moduli relativi alla comunicazione di fine lavori, alla comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, alla SCIA per l’agibilità.
Dai dati forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le Regioni si sono adeguate (vedi la tabella allegata).
Il compito è ora passato ai Comuni i quali dal 20 ottobre scorso è scattato l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati.
L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio ai link:
– della piattaforma telematica di riferimento;
– della modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’Accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.
Nei Comuni che dal 20 ottobre 2017 non hanno proceduto ai relativi adempimenti saranno applicabili delle sanzioni.
Gli accordi siglati il 4 maggio 2017 e il 6 luglio 2017 hanno, infatti, ribadito quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 126 del 2016 con cui si era stabilito che la mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro il 20 ottobre 2017 costituisce illecito disciplinare per il responsabile dell’ufficio punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.
L’articolo 2, comma 3, del Dlgs 126/2016 prevede, inoltre, dei poteri sostitutivi in capo alle Regioni e allo Stato in caso di mancata pubblicazione dei modelli.
Si ricorda, infine, che come evidenziato nelle istruzioni operative allegate alla modulistica non si può chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
– è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’ accordo o comunque pubblicati sul sito;
– le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)
– è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).
La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
In allegato la Tabella sull’adeguamento regionale ai modelli unici in edilizia
30272-Tabella Regioni.pdfApri