La Commissione Industria del Senato ha concluso l’esame della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (COM (2016) 765), approvando, come già fatto dalla Commissione Attività produttive della Camera, una risoluzione con numerose osservazioni, di cui alcune nel senso auspicato dall’ANCE (si veda, al riguardo, la notizia “Interventi ANCE del 16 febbraio u.s).
Tra le osservazioni espresse si segnalano, in particolare, le seguenti:
– “in ordine all’articolo 1, che reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE, si condivide in particolare l’inserimento dell’articolo 2-bis in materia di “Strategia di ristrutturazione a lungo termine“, nel quale è confluito l’articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, volto a prevedere da parte degli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale: gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l’obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise fissate al 2030, con la presentazione della Strategia di ristrutturazione conformemente ai piani integrati per l’energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia. Nell’ambito della proposta, si esprime apprezzamento per la possibilità delineata dalla previsione che gli Stati membri potranno aggregare progetti per facilitare gli investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.
In tal senso, è estremamente significativo il potenziale del settore dell’edilizia, che produce il 9 per cento del PIL europeo e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti, per cui una maggiore efficienza del parco immobiliare permetterebbe a utenti e famiglie di abbandonare la povertà energetica, attualmente stimata interessare 23,3 milioni di famiglie”;
– “nell’ambito della proposta, con riferimento all’aspetto dei punti di ricarica e precablaggio presso gli edifici per la mobilità elettrica, si segnala l’opportunità che siano garantiti a livello di Unione profili di flessibilità con riferimento alle politiche in materia, risultando necessario che gli Stati membri possano calibrare l’applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale, al fine di evitare criticità in tale settore. Va infatti considerato che i requisiti previsti sulle infrastrutture di ricarica e i precablaggi a seguito degli interventi di modifica dell’articolo 8 della direttiva attualmente vigente potrebbero comportare anche esclusivamente degli extracosti per i costruttori e per gli acquirenti, senza paralleli benefici, ove non si consideri il profilo dello sviluppo effettivo della rete infrastrutturale dei territori.
In tal senso, andrebbe rivisto in particolare l’obbligo attualmente previsto dall’articolo 8, par. 2, in materia di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in edifici non residenziali, tenendo conto sia che l’impatto del vincolo previsto potrebbe risultare non sostenibile da parte delle imprese – soprattutto nelle realtà delle piccole e medie imprese, il cui obbligo non viene mitigato in via effettiva dalla formulazione proposta – sia che esso potrebbe comportare un massiccio e costoso impatto sull’economia esistente delle autorimesse e dei posti auto degli edifici attuali, nei quali l’esiguità di spazio, soprattutto in alcune realtà immobiliari, determinerebbe l’impossibilità di creare ulteriori posti auto senza apportare rilevanti modifiche alla struttura degli edifici”;
– “si segnala che appare opportuno estendere la quota del 3 per cento quale superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati da ristrutturare ogni anno a tutti gli immobili della Pubblica Amministrazione, così da ampliare considerevolmente gli impatti in termini di efficientamento energetico”;
– “si rilevano talune criticità rispetto a quanto delineato dalla proposta, in ordine ad una valutazione del risparmio energetico conseguito basata sul solo confronto tra gli attestati di prestazione energetica antecedenti e successivi agli interventi di ristrutturazione, poiché in tale ambito possono darsi metodi di calcolo e valutazione alternativi. Risulta poi opportuno, in merito alla valutazione della prestazione globale dell’edificio quando un sistema tecnico per l’edilizia venga installato, sostituito o migliorato, definire l’obbligo del rifacimento del certificato APE, per i soli casi in cui l’installazione, la sostituzione o il miglioramento dell’impianto sia passibile di mutare sostanzialmente la prestazione energetica dell’edificio, ciò, in considerazione dell’onere connesso a tale certificazione”;
– “al fine di garantire il miglioramento dei risultati di efficienza energetica degli edifici, occorre promuovere strumenti quali i contratti di Rendimento energetico – EPC (Energy performance contract), nonché incentivare l’utilizzo di risorse per misure su interi edifici, anziché sulle sole singole unità abitative, garantendo un quadro regolatorio nel quale il mancato accesso al credito di taluni condomini non pregiudichi la realizzazione della ristrutturazione efficiente nel condominio. Inoltre, in relazione alle modifiche apportate all’articolo 10 della Direttiva vigente, occorre valutare con attenzione il tema del collegamento delle risorse finanziarie ai risparmi energetici calcolati attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE). La direttiva 2010/31/UE, nell’imporre agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli immobili, rilasciare attestati di prestazione energetica degli edifici e garantire che, entro la fine del 2020, tutte le costruzioni nuove siano “a energia quasi zero”, ha a suo tempo introdotto un sistema di parametri di riferimento, il cui obiettivo consiste non solo nel creare incentivi a rendere più ambiziosi i requisiti di prestazioni energetiche fissati dai codici dell’edilizia nazionali o regionali, ma anche a garantire che tali requisiti siano riesaminati regolarmente. In particolare, attraverso l’introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione dei costi, si sono registrati risparmi energetici, e la certificazione energetica degli edifici ha stimolato in tal senso i consumatori ad acquistare o affittare immobili energeticamente più efficienti. Tuttavia, deve tenersi presente come in molti Stati membri i regimi nazionali di certificazione e i sistemi di controllo siano ancora non del tutto idonei al monitoraggio effettivo dei risultati, risultando a tale riguardo prioritaria una profonda revisione dei controlli sugli APE volta a migliorarne qualità e affidabilità”;
– “si segnala l’opportunità di incentivare strumenti per il ricorso all’uso efficiente del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, quali strumenti a ridotto impatto ambientale e ad alto risparmio di energia primaria, già considerati ai fini degli obiettivi Europa 2020”.
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati si veda la notizia di “In Evidenza” del 3 agosto 2017.
Per i contenuti della proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (COM (2016) 765) si veda la notizia del 16 gennaio 2017.