L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva, in terza lettura, il disegno di legge su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (DDL. 4505-B, Relatrice l’On. Marina Berlinghieri del Gruppo parlamentare PD ), nel testo trasmesso dal Senato. Il provvedimento contiene norme di diretta attuazione per garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo.
Tra le norme del testo come approvato si evidenziano:
-modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA, con il riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell’IVA (procedura d’infrazione 2013/4080);
-modifica della disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta (Caso EU pilot 9164/17/TAXU), con l’introduzione di un articolo aggiuntivo al DPR 633/72 in cui si dispone che il soggetto passivo debba presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ;
–disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa ai componenti di sicurezza degli ascensori e all’esercizio degli ascensori, prevedendo, in particolare, che il certificato di abilitazione di cui all’articolo 15, comma 1 del DPR 162/1999è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice. La data e la sede delle sessioni d’esame è determinata dal Prefetto;
-modifiche al D.Lgs 152/2006 in materia di disciplina delle emissioni industriali (Caso EU Pilot 8978/16/ENVI);
-disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. (2014/C 200/01), relativamente: alle imprese a forte consumo di energia elettrica; alla promozione delle fonti rinnovabili; alle imprese a forte consumo di gas naturale”;
-norme di modifica dell’art. 29 del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sul responsabile del trattamento dei dati e disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali;
-modifiche all’articolo 78- sexies del D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che definisce i requisiti minimi di prestazione richiesti per i metodi di analisi delle acque, al fine di superare la contestazione mossa dalla Commissione UE relativa alla non corretta applicazione della dir. 2009/90/CE che stabilisce specifiche tecniche per il monitoraggio e l’analisi chimica delle acque, recepita con il D.Lgs 219/2010 (caso EU-pilot 7304/15/ENVI);
-sulla disciplina delle acque reflue urbane, modifiche alla tabella 2 dell’allegato 5 del D.Lgs 152/2006, recante limiti di emissione per gli impianti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. La disposizione è volta a garantire una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane;
–modifiche alla disciplina prevista dalla L.234/2012 al fine di garantire di corretto e tempestivo recepimento degli atti delegati dell’Unione europea di cui all’articolo 290 del TFUE (secondo cui viene conferito alla Commissione il potere di adottare atti “non legislativi” di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo) e assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente di formazione di tali atti. In particolare, viene modificato l’articolo 29, comma 7, della legge, sui contenuti della relazione illustrativa che correda la legge di delegazione europea, prevedendo che la stessa contenga un’informativa sulle direttive che attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati (cosiddette direttive deleganti). Il Parlamento nazionale è infatti escluso dall’informazione sull’approvazione dei successivi atti delegati, in quanto non essendo atti legislativi non sono trasmessi ai Parlamenti nazionali ai sensi dei protocolli 1 e 2 allegati ai Trattati sull’Unione europea. L’ informativa costituirà quindi presupposto per rafforzare la collaborazione tra il Governo e il Parlamento nella fase ascendente degli atti delegati adottati.
Viene, altresì, integrato l’articolo 31, comma 6, della legge con la previsione che gli atti delegati, qualora abbiano un contenuto meramente tecnico, possano essere recepiti con decreto ministeriale.