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E’ quanto previsto nell’Ordinanza 41, pubblicata sul sito del Commissario Straordinario Sisma 2016, che rimanda ad un accordo da concludersi entro il 5 gennaio 2018 per definire le condizioni e le modalità di rilascio del certificato di congruità e di calcolo dell’incidenza della manodopera nonché i relativi criteri di congruità

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Congruità della manodopera nei cantieri della ricostruzione del Centro Italia

14 Novembre 2017
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Si allega, per opportuna conoscenza, l’ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione n. 41 del 2 novembre scorso.

L’Ordinanza reca all’art. 1 le misure per la verifica della regolarità contributiva degli operatori interessati nella ricostruzione e include la verifica della congruità della manodopera.

Come si ricorderà, l’Ance è intervenuta, nei mesi scorsi, unitamente ai sindacati, per richiamare l’attenzione dell’ex Commissario straordinario del Governo Vasco Errani sul tema della congruità della manodopera, rappresentando l’impegno delle parti sociali dell’edilizia sul tema, oggetto, peraltro, delle tabelle contenute nell’articolato contrattuale (art. 108), nonché della sperimentazione avvenuta al livello territoriale.

Analoghi contenuti sono stati ripresi anche in una ulteriore nota inviata dall’Ance al Nuovo Commissario Straordinario, Paola De Micheli, nel settembre scorso.

L’art. 1 dell’ordinanza prevede quindi che sia il RUP o l’Ufficio speciale per la ricostruzione, a seconda che si tratti di appalti pubblici o privati, a verificare la regolarità delle imprese esecutrici mediante il Durc e, in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, anche mediante l’acquisizione del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera.

Si rimanda ad un accordo da concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza (5 gennaio 2018) per definire le condizioni e le modalità di rilascio del certificato di congruità (chiamato nel testo Durc di congruità), nonché le modalità di calcolo dell’incidenza della manodopera e i criteri di congruità dell’incidenza stessa.

Lo stesso articolo prevede, poi, che i contenuti dell’accordo sottoscritto dal Commissario del Governo, dai presidenti delle Regioni, dai Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro, dalla Struttura di Missione presso il Ministero dell’interno, dall’Inail e dalle parti sociali verranno recepiti in un’apposita ordinanza entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo medesimo.

L’Ordinanza n.41 introduce, inoltre, numerose modifiche a precedenti Ordinanze, tra le quali si segnalano le seguenti:

 

  •  Ordinanza 13 – Danni alle attività produttive.

L’Ordinanza n. 41 sostituisce integralmente la tabella 6 relativa ai costi parametrici, prevedendo alcuni incrementi nei valori previsti.

 

  • Ordinanza 32 – Secondo programma Chiese.

Le modifiche riguardano, in particolare, la progettazione degli interventi relativi alle chiese di proprietà pubblica, che può essere effettuata direttamente dall’ente pubblico proprietario o mediante apposito incarico.

Per importi inferiori alla soglia comunitaria (209mila euro), di cui all’articolo 35 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento della progettazione avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque iscritti all’Elenco dei professionisti. Per gli importi superiori alle soglie comunitarie si applicano le disposizioni del codice dei contratti.
 

L’ordinanza n.41, inoltre, disciplina in modo differenziato le modalità di realizzazione delle Chiese del Fondo Edifici di Culto, inserite nel secondo programma chiese di cui all’allegato A dell’Ordinanza n. 32.

In particolare, l’Ordinanza prevede che l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori, che non possono in ogni caso superare i 300mila euro, sia effettuata da INVITALIA, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Per le chiese di proprietà pubblica, l’espletamento delle gare viene effettuato direttamente dall’ente proprietario, sempre mediante procedure negoziate.

 

  • Ordinanza 33 – Ricostruzione pubblica.

L’Ordinanza n.41 interviene sull’articolo 4 in tema di spese tecniche per la ricostruzione pubblica.
 

  • Ordinanza 37 – Primo programma per le opere pubbliche.

Tra le modifiche introdotte si segnala la sostituzione dell’allegato 1 relativo all’elenco degli interventi previsti nel programma.

 

  • Ordinanza 38 – Primo programma per i Beni del Patrimonio Artistico e Culturale.

L’Ordinanza n.41 toglie il riferimento esplicito all’adeguamento sismico e specifica che l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.
 

In allegato è disponibile il testo dell’Ordinanza n. 41

30473-Ordinanza-n-41-del-2017-Durc-congruità.pdfApri
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E’ quanto previsto nell’Ordinanza 41, pubblicata sul sito del Commissario Straordinario Sisma 2016, che rimanda ad un accordo da concludersi entro il 5 gennaio 2018 per definire le condizioni e le modalità di rilascio del certificato di congruità e di calcolo dell’incidenza della manodopera nonché i relativi criteri di congruità

Archivio, Studi e analisi

Congruità della manodopera nei cantieri della ricostruzione del Centro Italia

14 Novembre 2017
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Si allega, per opportuna conoscenza, l’ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione n. 41 del 2 novembre scorso.
L’Ordinanza reca all’art. 1 le misure per la verifica della regolarità contributiva degli operatori interessati nella ricostruzione e include la verifica della congruità della manodopera.
Come si ricorderà, l’Ance è intervenuta, nei mesi scorsi, unitamente ai sindacati, per richiamare l’attenzione dell’ex Commissario straordinario del Governo Vasco Errani sul tema della congruità della manodopera, rappresentando l’impegno delle parti sociali dell’edilizia sul tema, oggetto, peraltro, delle tabelle contenute nell’articolato contrattuale (art. 108), nonché della sperimentazione avvenuta al livello territoriale.
Analoghi contenuti sono stati ripresi anche in una ulteriore nota inviata dall’Ance al Nuovo Commissario Straordinario, Paola De Micheli, nel settembre scorso.
L’art. 1 dell’ordinanza prevede quindi che sia il RUP o l’Ufficio speciale per la ricostruzione, a seconda che si tratti di appalti pubblici o privati, a verificare la regolarità delle imprese esecutrici mediante il Durc e, in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, anche mediante l’acquisizione del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera.
Si rimanda ad un accordo da concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza (5 gennaio 2018) per definire le condizioni e le modalità di rilascio del certificato di congruità (chiamato nel testo Durc di congruità), nonché le modalità di calcolo dell’incidenza della manodopera e i criteri di congruità dell’incidenza stessa.
Lo stesso articolo prevede, poi, che i contenuti dell’accordo sottoscritto dal Commissario del Governo, dai presidenti delle Regioni, dai Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro, dalla Struttura di Missione presso il Ministero dell’interno, dall’Inail e dalle parti sociali verranno recepiti in un’apposita ordinanza entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo medesimo.
L’Ordinanza n.41 introduce, inoltre, numerose modifiche a precedenti Ordinanze, tra le quali si segnalano le seguenti:
– Ordinanza 13 – Danni alle attività produttive.
L’Ordinanza n. 41 sostituisce integralmente la tabella 6 relativa ai costi parametrici, prevedendo alcuni incrementi nei valori previsti.
– Ordinanza 32 – Secondo programma Chiese.
Le modifiche riguardano, in particolare, la progettazione degli interventi relativi alle chiese di proprietà pubblica, che può essere effettuata direttamente dall’ente pubblico proprietario o mediante apposito incarico.
Per importi inferiori alla soglia comunitaria (209mila euro), di cui all’articolo 35 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento della progettazione avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque iscritti all’Elenco dei professionisti. Per gli importi superiori alle soglie comunitarie si applicano le disposizioni del codice dei contratti.
L’ordinanza n. 41, inoltre, disciplina in modo differenziato le modalità di realizzazione delle Chiese del Fondo Edifici di Culto, inserite nel secondo programma chiese di cui all’allegato A dell’Ordinanza n. 32.
In particolare, l’Ordinanza prevede che l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori, che non possono in ogni caso superare i 300mila euro, sia effettuata da INVITALIA, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Per le chiese di proprietà pubblica, l’espletamento delle gare viene effettuato direttamente dall’ente proprietario, sempre mediante procedure negoziate.
– Ordinanza 33 – Ricostruzione pubblica
L’Ordinanza n. 41 interviene sull’articolo 4 in tema di spese tecniche per la ricostruzione pubblica.
– Ordinanza 37 – Primo programma per le opere pubbliche
Tra le modifiche introdotte si segnala la sostituzione dell’allegato 1 relativo all’elenco degli interventi previsti nel programma.
– Ordinanza 38 – Primo programma per i Beni del Patrimonio Artistico e Culturale
L’Ordinanza n. 41 toglie il riferimento esplicito all’adeguamento sismico e specifica che l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso
 
In allegato è disponibile il testo dell’Ordinanza n. 41

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