L’Inail, con l’allegata Circolare n. 48 del 2 novembre scorso, ha fornito prime indicazioni operative in merito alla disciplina del lavoro agile 1 , c.d. “smart work” (ex artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017), con specifico riferimento alle seguenti prestazioni:
1) obbligo assicurativo e classificazione tariffaria;
2) retribuzione imponibile;
3) tutela assicurativa;
4) tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In particolare, dopo aver rammentato quanto previsto all’articolo 19 della legge suddetta, in merito ai contenuti essenziali da inserire nell’accordo individuale e da stipularsi per iscritto, ha svolto alcune importanti considerazioni relativamente alla tutela assicurativa.
1. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria
- lo svolgimento della prestazione in modalità agile non fa venir meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) né i requisiti soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate);
- la classificazione tariffaria segue quella cui viene condotta la medesima lavorazione in azienda;
- la parità di rischio, deve corrispondere la medesima classificazione ai fini tariffari.
2. Retribuzione imponibile
- parità di trattamento: il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile deve avere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda.
3. Tutela assicurativa
- il lavoratore agile deve essere assicurato all’Inail, secondo i criteri generali validi per tutti i lavoratori se, per lo svolgimento delle proprie attività, è esposto a fonti di rischio (es. rischio elettrico per l’utilizzo di computer, mezzi telematici, videoterminali etc…);
- gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività all’esterno dei locali aziendali (nel luogo prescelto dal lavoratore), sono tutelati se causati da un rischio connesso con l’attività lavorativa;
- gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza;
- il lavoratore “agile” è tutelato anche per i rischi connessi alle attività prodromiche e/o accessorie, purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale;
- l’individuazione dei rischi lavorativi e dei riferimenti spazio-temporali può essere utile per il riconoscimento delle prestazioni infortunistiche; pertanto, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento, saranno necessari specifici accertamenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti di tutela.
4. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- il datore di lavoro deve presentare, al lavoratore che svolge le attività in modalità di lavoro agile, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta con indicati i rischi generali e specifici connessi all’attività;
- il datore di lavoro deve dare informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione;
- il lavoratore deve cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione dell’attività.
In conclusione, l’Istituto ha poi ricordato che dal 15 novembre 2017 è disponibile, sul portale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), l’apposito modello per consentire ai datori di lavoro di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento dell’attività in modalità agile.
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1 L. n. 81/2017, art. 18, comma 1: lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
30502-circolare n 48 del 2 novembre 2017.pdfApri