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Rivista dall’INL l’iniziale interpretazione circa il momento in cui si determina il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. In linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, infatti, l’omissione dovrà essere verificata secondo il criterio della competenza contributiva.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Omesso versamento dei contributi – Nota di chiarimento INL n. 8376/2017

9 Novembre 2017
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Con l’allegata nota n. 8376 del 25 settembre scorso, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito un diverso orientamento rispetto a quanto comunicato con la nota n. 9099 del 3 maggio 2016, in merito all’individuazione del parametro annuo da cui consegue la rilevanza penale (per effetto del D.Lgs n. 8/2016) dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito in Legge n. 538/1983.

In particolare, il Ministero del Lavoro, con la precedente nota, aveva comunicato che il parametro di riferimento temporale per l’individuazione dell’importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute, era l’anno civile, ossia il periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Il Dicastero aveva altresì specificato che, poiché i versamenti contributivi relativi al mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno si dovesse tenere conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (riferiti al mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre) (Cfr. Comunicazione Ance del 28 luglio 2016).

Sul punto, invece, è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 39882/2017, ha chiarito che “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.

Pertanto, l’INL, nel rivedere la propria interpretazione, ha chiarito, con la nota in oggetto, che l’eventuale omissione del versamento delle ritenute va verificata secondo il criterio della competenza contributiva, “facendo, pertanto, riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo relativo al mese di gennaio (16 febbraio) fino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo)”.

 

30407-INL nota n. 8376_2017.pdfApri
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