• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Ance al Meeting di Rimini 2026: il racconto delle infrastrutture italiane
            7 Agosto 2026
          • Ance: solidarietà a presidente Ance Calabria e vicepresidente Ance nazionale per grave intimidazione subita a cantiere
            7 Agosto 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Nuove modalità di cumulo per Sismabonus ed Ecobonus "condomini". Questa la novità dell'Emendamento 3.58 al testo del DdL Bilancio 2018, in discussione alla Camera dei Deputati

Archivio, Fiscalità e incentivi

DdL Bilancio 2018 – Novità sul cumulo “Sismabonus” ed “Ecobonus” per i condomini

18 Dicembre 2017
Categories
  • Archivio
  • Fiscalità e incentivi
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
Dal 1° gennaio 2018, in caso di interventi su parti comuni condominiali in zona sismica 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il “Sismabonus” e l’ “Ecobonus” spettano in soluzione unica, nella misura dell’80/85%, su un ammontare massimo di spesa pari a euro 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, con recupero in 10 anni.
Questa la principale novità in tema di cumulabilità del “Sismabonus” con l’ “Ecobonus”, laddove, sul medesimo condominio, siano realizzati contestualmente interventi antisismici e di efficienza energetica.
La novità è contenuta nell’Emendamento 3.58, approvato lo scorso 16 dicembre 2017, al Disegno di legge di Bilancio per il 2018, attualmente all’esame della Commissione V Bilancio della Camera dei Deputati in seconda lettura (4768 A/C).
Tale modifica normativa interviene sull’art.14 del D.L.63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, e che reca la disciplina generale delle detrazioni riconosciute in caso di interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.
In particolare, il nuovo co.2-quater.1 stabilisce che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione nella misura del:
·              l’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
·              l’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).
La scelta tra l’una o l’altra modalità di cumulo delle detrazioni trova giustificazione nella possibilità, riconosciuta ai contribuenti, di valutare la convenienza di un recupero accelerato in 5 anni (e non già in 10) in caso di capienza d’imposta quantomeno per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Si ricorda, inoltre, che la piena cumulabilità è stata altresì riconosciuta tra “Sismabonus” e “Ecobonus” anche nel caso in cui i suddetti interventi siano realizzati su fabbricati non condominiali (tenendo distinti bonifici e fatture e recuperando in 5 o 10 anni l’importo detraibile, rispettivamente per il “Sismabonus” e l’“Ecobonus”). Tale precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nella recente R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017[1].
Nel citato pronunciamento l’amministrazione finanziaria precisa che, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio, oltre agli interventi antisismici, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica, per questi ultimi sarà riconosciuto un autonomo e diverso plafond di spesa (che, in base alla normativa di riferimento, varia in funzione della tipologia di intervento effettuato).
Altra importate modifica, apportata alla disciplina dell’ “Ecobonus” nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, riguarda la percentuale di detrazione spettante in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Come noto, per tale tipologia di lavori, eseguiti su immobili, fino al 31 dicembre 2017, la detrazione è pari al 65% delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (corrispondenti ad un limite massimo di spesa pari a 46.153,84 euro), con recupero decennale in rate di pari importo.
Con le novità apportate dal DdL Bilancio 2018, già dall’esame del Senato in prima lettura e, ora, con l’approvazione dell’Emendamento 3.66, dal 1° gennaio 2018, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione sono agevolati nella misura del:
·        50% delle spese sostenute, a condizione che il nuovo impianto sia dotato di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,
·        65% delle spese sostenute, a condizione che:
·        il nuovo impianto sia dotato di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, e siano contestualmente installati, sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02,
o
·        il nuovo impianto sia dotato di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Al contempo, vengono definitivamente esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto, prevista dal citato regolamento delegato (UE).

La detrazione compete nella misura del 65% delle spese sostenute anche per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.



[1]Cfr. ANCE  “Sismabonus” ed “Ecobonus” – I chiarimenti dell’AdE” – ID n. 30686 del 30 novembre 2017.

30880-Emendamento 3.58.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro